circolare 101.2009

A quasi 5 mesi dall’emanazione del Dl 185/2008 contenente provvedimenti per affrontare la crisi, è comparso sui siti specializzati, firmato ma non ancora pubblicato in GU, il decreto interministeriale per l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 19 Legge 2/2009.Forniamo soltanto alcune indicazioni di tipo generale in quanto il decreto da applicazione alle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria a copertura di sospensioni e di integrazione al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi. Il decreto (articoli 3 e 4) prevede come condizione per l’accesso a questo ammortizzatore sociale l’integrazione dell’indennità da parte di enti bilaterali (o, per il 2009, di fondi interprofessionali).In queste settimane abbiamo sottolineato più volte che dal 27-1-2009 (data di entrata in vigore della Legge 2) al 10-4-2009 (entrata in vigore della Legge 33/2009 che ha apportato correzioni alle Legge 2) questa condizione era sospesa.Le lettere a) e b) del comma 1 infatti prevedevano che …tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali..A nostro avviso questa poteva essere una opportunità anche per altre categorie di imprese (oltre agli artigiani e ai commercianti che hanno strumenti di integrazione del reddito) per avere una maggior copertura degli ammortizzatori sociali. Come già segnalato da una recente circolare Confederale, l’articolo 6 comma 5 chiarisce in modo inequivocabile che i soci delle cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 602, accedono direttamente ai trattamenti in deroga di cui all’articolo 19, comma 8, del Decreto Legge.Il testo attuale è molto più preciso di quelli circolati in precedenza e questo è frutto senz’altro del lavoro di proposta effettuato dalla Confederazione. Riepiloghiamo brevemente le procedure individuate.Le aziende interessate alle sospensioni sono tenute a comunicare in via telematica ai servizi competenti tramite l’Inps secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto:la sospensione della attività lavorativa le relative motivazioni i nominativi dei lavoratori interessati copia dell’accordo sindacale (obbligatorio)Le aziende devono comunicare anche le eventuali riprese lavorative intervenute.Dall’entrata in vigore del decreto, quindi dopo la pubblicazione, le aziende dovranno comunicare mensilmente l’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione. La domanda di erogazione dell’indennità deve essere presentata dai lavoratori.Ricordiamo che i lavoratori devono anche rilasciare apposita dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale

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