In prossimità delle prossime consultazioni elettorali previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009, riguardanti il rinnovo del Parlamento europeo e di numerose amministrazioni provinciali e comunali e per i giorni 21 e 22 giugno riguardanti i ballottaggi per l’elezione del sindaco e del presidente di provincia nonché il referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del T.U. delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, riteniamo utile rammentare – seppur rimasta immutata – la disciplina normativa che regola il meccanismo dei permessi spettanti ai lavoratori impiegati nelle operazioni di scrutinio elettorale. Come per le scorse consultazioni del 2004, le elezioni europee e amministrative, ai sensi della legge 8/4/2004, n. 90, al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni europee entro la giornata di domenica come in tutto il resto dell’Europa e di permettere lo svolgimento di quelle amministrative in due giornate, si svolgeranno sabato 6 giugno, dalle ore 15 alle ore 22 e domenica 7 giugno, dalle ore 7 alle ore 22. Alle ore 22 di domenica 7 giugno, una volta chiusi i seggi, avvengono le operazioni di spoglio dei voti espressi per le elezioni europee. Lo scrutinio per l’elezione dei rappresentanti di province e comuni inizia alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione e pertanto alle ore 14 di lunedì 8 giugno e deve concludersi entro 24 ore. L’eventuale ballottaggio per l’elezione del sindaco e del presidente di provincia nonché il referendum si svolgeranno, invece, domenica 21 giugno dalle ore 7 alle ore 22 e lunedì 22 giugno dalle ore 7 alle ore 15.00.Dalle ore 15,00 di lunedì 22 giugno inizierà lo spoglio delle schede inerenti il referendum e, a seguire, di quelle relative al ballottaggio per le elezioni amministrative. Coordinando i nuovi tempi elettorali con le disposizioni – immutate – sui permessi spettanti ai lavoratori dipendenti nominati per svolgere attività ai seggi elettorali, in qualità di presidenti di seggio, segretari o scrutatori, rappresentanti di lista, gruppo, di partiti, (art. 11 della legge n. 53/90 e art. 1 della legge n. 69/92) il trattamento normativo ed economico risultante è il seguente: 1) Per i giorni lavorativi trascorsi al seggio (6 giugno e 20 giugno, quando il sabato è considerato lavorativo dal CCNL applicato, lunedì 8 giugno ed eventualmente lunedì 22 giugno) spetta la normale retribuzione come se il dipendente avesse lavorato. 2) Per i giorni festivi (domenica 7 giugno e 21 giugno) e per quelli non lavorativi (sabato 6 giugno e 20 giugno in caso di orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì) spetta in alternativa o una retribuzione aggiuntiva (1/26 o altro divisore contrattuale) rispetto a quella normale oppure il diritto ad un riposo compensativo retribuito la cui fruizione dovrà essere concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e senza però procrastinare troppo oltre il giorno stesso. La legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione, né specifica se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo. La rinuncia al riposo compensativo e la sostituzione con la relativa indennità deve comunque essere accettata dal lavoratore. Rammentiamo che la disciplina dell’orario di lavoro prevede che il riposo settimanale (eventualmente cumulato nell’arco di 14 giorni) non sia derogabile per cui, nei limiti del possibile, è consigliabile fare fruire il riposo di cui trattasi piuttosto che monetizzarlo (in questo modo si evitano anche i problemi relativi al pagamento di eventuali maggiorazioni). Le problematiche particolari che potrebbero in concreto porsi sono le seguenti: 1) Nella prima tornata elettorale, per la giornata di lunedì 8 giugno (la ripresa delle spoglio delle schede per le amministrative è prevista dalle ore 14) potrebbe verificarsi che il lavoratore (ad es. un part time) abbia un orario di lavoro previsto per la sola mattina (es. dalle ore 8 alle ore 12). La giurisprudenza ha stabilito il principio che l’unità di misura per il diritto ai permessi è il giorno e non le ore, per cui il lavoratore dovrebbe avere diritto ad assentarsi dal lavoro anche alla mattina ed essere retribuito normalmente come se avesse lavorato (è cioè ininfluente che gli orari di lavoro e di spoglio delle schede non coincidono).2) Nella seconda tornata elettorale del 21 e 22 giugno le operazioni di scrutinio, specie in caso di ballottaggio, potrebbero protrarsi nella notte di lunedì 22 giugno circostanza che comporta il diritto del lavoratore a restare assente anche l’intero giorno di martedì 23 giugno con diritto alla normale retribuzione. (questo non potrebbe avvenire anche nella prima tornata?)3) Nel caso in cui, ad esempio per i turnisti, il giorno di riposo del lavoratore non sia la domenica ma altra giornata, si applicherà la medesima disciplina sopra indicata con riferimento alla distribuzione dell’orario di lavoro individuale (se, ad esempio, il giorno di riposo settimanale è il lunedì, per tale giornata va riconosciuto il riposo compensativo, mentre nelle altre il dipendente avrà diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la normale retribuzione; se il giorno di riposo fosse il giovedì il lavoratore avrebbe diritto al pagamento della normale retribuzione per i giorni trascorsi al seggio, ma non al riposo compensativo). Documentazione – Si tratta di un aspetto non disciplinato dalla legge: in assenza di una regolamentazione contrattuale il lavoratore nominato Presidente, scrutatore o rappresentante di lista, deve assolvere in ogni caso ad una serie di adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro:In particolare il lavoratore deve:1) preavvertire con adeguato anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale;2) consegnare, successivamente allo svolgimento delle operazioni elettorali, la documentazione attestante quanto segue: Scrutatori e segretari = nomina del comune o del presidente di seggio se trattasi di provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni).Presidenti di seggio = decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.Rappresentanti di lista = Certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno. Particolare attenzione va posta dai rappresentanti di lista per i documenti giustificativi da presentare al rientro dal seggio elettorale. Esiste infatti la facoltà per il rappresentante di lista di presentarsi la domenica mattina, invece che al sabato, perciò il certificato deve portare menzione specifica dell’accreditamento nella giornata di sabato, altrimenti il sabato non viene considerato. Dipendenti elettori – salvo diverse previsioni contrattuali, i dipendenti non residenti che devono recarsi a votare hanno diritto ad assentarsi concedendo permessi non retribuiti per il tempo strettamente necessario a raggiungere il luogo di residenza. E’ ovviamente in facoltà delle parti concordare sulla concessione di ferie o permessi retribuiti. Dipendenti candidati – non esistono norme di legge che prevedano la concessione di permessi a favore di dipendenti che si presentano per le elezioni politiche ed amministrative. L’unica eccezione riguarda i dipendenti che siano candidati per le elezioni al Parlamento Europeo, i quali possono essere collocati in aspettativa non retribuita (legge 18/79).
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