circolare 94.2009

Il Ministero del lavoro (risposta a interpello n. 37 del 15-5-2009) spiega il concetto di occasionalità con particolare riferimento al settore del turismo.La domanda viene da una associazione del settore e si basa sul fatto che in alcune situazioni “al termine occasionale si vuole dare un significato preclusivo rispetto a figure professionali quali, ad esempio, l’assistente bagnanti o la collaborazione nella ristorazione o somministrazione nel corso della stagione estiva”.Il concetto di occasionalità, per il Ministero, è fornito dallo stesso Dlgs 276/2006 che ha istituito il lavoro accessorio (articolo 70, comma 2) e che lo individua in un’attività che dia luogo, presso lo stesso committente, a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.Rispetto al caso specifico, la risposta è quindi positiva ovviamente nel rispetto delle categorie che possono accedere a questo istituto e al possesso da parte dei lavoratori degli eventuali titoli o attestati di abilitazione (come nel caso degli assistenti bagnanti). Riportiamo di seguito i commi 1 e 1bis del citato articolo 70 (modificato dalle leggi nn 133/2008 e 33/2009) che contiene i casi in cui possibile l’attività si considera occasionale (come noto si tratta sia di specifiche attività sia di condizioni personali dei lavoratori)comma 1a) di lavori domestici;b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;c) dell’insegnamento privato supplementare;d) di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe (L /2009) e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodicah-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionaticomma 1bis In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito…

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