Il Ministero ribadisce le condizioni per l’esonero dalla contribuzione Cuaf per gli Enti Ecclesiastici religiosi che svolgono attività sociale di educazione ed istruzione (risposta a interpello n. 40 del 15-5-2009).Nello specifico il Ministero ha negato che l’essere incluse nelle Onlus sia requisito sufficiente per questi enti a usufruire dell’esonero.Come di consueto il Ministero ha fatto un riepilogo della questione così sintetizzabile.L’articolo 23bis della L. n. 33/1980 prevede le seguenti condizioni per l’esonero dalla contribuzione CUAF.Sotto il profilo soggettivo si deve trattare di istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale.Si considerano di assistenza sociale, “tutte le attività, che nel quadro della sicurezza sociale, attengono alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, ovvero di prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, escluse soltanto le prestazioni economiche di natura previdenziale” (circolare Inps 201/1989).Sotto il profilo oggettivo deve trattarsi di soggetti che:• non hanno finalità di lucro • assicurano un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal Dpr 797/1955.la stessa circolare Inps considera non lucrative le attività prestate gratuitamente o a fronte di un corrispettivo o, comunque, di un finanziamento di entità tale da costituire il mero costo delle prestazioni erogate.Come si vede si tratta di un criterio un po’ approssimativo per definire la non finalità di lucro.L’interpellante (Ordine Consulenti del lavoro) aveva prospettato che il requisito relativo all’assenza del lucro potesse essere assolto dal fatto che, ai sensi del Dlgs 460/1977, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sono considerati Onlus, tra l’altro, qualora svolgano una delle attività elencate nell’art. 10, comma 1 lett. a) di detto decreto, tra le quali figura l’attività di istruzione. Il Ministero non accoglie però la tesi proposta visto il decreto 460 ha rilevanza soltanto fiscale.Con l’occasione il Ministero recupera anche una recente giurisprudenza che considera non lucrativa non solo l’attività svolta gratuitamente o con ricavi a pareggio di costi, bensì anche quella ove “l’eventuale esubero tra le entrate e le uscite non costituisca mai profitto, ma avanzo di gestione da destinarsi al miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente” (ex multis Cass. Civ., sez. lav., n. 2915/04).In merito al secondo requisito “oggettivo”, gli enti devono presentare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti l’impegno di assicurare un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal Dpr 797/1955.La nota ministeriale si conclude ribadendo che i criteri previsti dalla citata circolare 201 rimangono validi con la precisazione relativa all’accertamento della finalità non lucrativa: ove l’ente ecclesiastico dimostri che gli eventuali ricavi derivanti dall’attività svolta non vengano ridistribuiti, potrà beneficiare dell’esonero CUAF, purché sussistano le altre condizioni normative di cui alla L. n. 33/1980.
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