L’Inps, a seguito dell’ulteriore sblocco degli sgravi concessi alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi, con circolare 31-3-2009, n. 48, dirama le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive. Tali riduzioni spettano in relazione ai contratti di solidarietà successivi al 31-12-2003 e comunque stipulati entro il 31-12-2005. L’istituto era già intervenuto più volte sul punto; da ultimo con circolare n. 38 del 28-3-2008 in relazione agli accordi stipulati dal 31/12/2002 al 31/12/2003. Le istruzioni fornite dall’Inps ricalcano quelle già fornite con le precedenti circolari. In particolare:Ambito di applicazione soggettivo della riduzione:- La riduzione opera a favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14-6-1995 con intervento della Cigs disposto con apposito decreto ministeriale.- Sono esclusi dalla misura agevolativi i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro non rientranti nella disciplina relativa alla Cigs ex art. 5, commi 5, 7 e 8, legge n. 236/1993.- Viene precisato che anche in relazione a questo ulteriore sblocco degli sgravi, nel caso di aziende cessate anche l’azienda subentrante è ammessa al godimento della riduzione contributiva. Misura dell’agevolazione:Relativamente alla misura dell’agevolazione si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 6, comma 4, DL n. 510/1996 (conv. legge n. 608/1996). Quindi:- 25% in caso di abbattimento dell’orario di lavoro superiore al 20% per ogni lavoratore coinvolto;- 35% per riduzioni di orario superiori al 30%.- Le riduzione di cui sopra sono aumentate rispettivamente al 30% e al 40% per le imprese operanti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento Cee n. 1260/1999. Si ricorda che l’agevolazione è alternativa agli sgravi degli oneri sociali e ad altre forme di riduzioni contributive derivanti da assunzioni incentivate (cfr. Circ. Inps n. 87 del 7-4-1997). L’alternativa riguarda unicamente i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà e non la generalità dei dipendenti. Modalità operative:Circa le modalità operative non si sottolinea niente di nuovo rispetto alle ultime istruzioni in materia.- Anche in questo caso il codice di autorizzazione attribuito all’azienda richiedente è “7K”- verrà attribuito limitatamente al periodo paga cui si riferisce la denuncia DM10 con la quale viene operato il conguaglio in relazione ai mesi pregressi.- L’importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, per i quali dovrà essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione, dovrà essere riportato su un separato campo del quadro “D” del DM10 preceduto dal previsto codice “L508”.- L’importo da restituire a titolo di sgravi per Mezzogiorno – ovvero di altre agevolazioni contributive, alternative con i predetti benefici – sarà indicato nel quadro “B-C” preceduto dai seguenti codici:• M207 – REST.SGR TOTALE TRIENNALE ex ART. 44, l. 448/2001 (assunti anno 2002)• M186 – DIFFERENZE AGEVOLATIVE CONTRIBUTIVE- Le operazioni di conguaglio sul DM10 dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16-6-2009. Si ricorda infine che per le predette operazioni i datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive, che, peraltro, dovrà essere necessariamente utilizzata per il recupero relativo ad aziende cessate.
Lascia un commento