Il Ministero del Lavoro con risposta a interpello n. 18 del 20-3-2009 proposto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti si pronuncia in merito alla possibilità, per le società cessionarie di aziende che abbiano proceduto a riduzioni di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, di accedere alle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, commi 2 e 4, della stessa legge, qualora riassumano il medesimo personale posto in mobilità, trascorso un periodo di sei mesi dall’intimazione di licenziamento. Al riguardo si ricorda che in linea di massima, nell’ipotesi di trasferimento di azienda tale possibilità non è riconosciuta.La prosecuzione dei rapporti di lavoro per obbligo di legge infatti, escludendo di fatto la costituzione di nuovi rapporti di lavoro dettata da reali necessità economiche, inibisce il riconoscimento delle agevolazioni.In tal senso si è espressa la stessa Corte di Cassazione, secondo la quale i benefici contributivi in questione spettano soltanto nel caso in cui la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente; quindi quando si sia verificata l’effettiva cessazione dell’attività dell’azienda originaria e le nuove assunzioni da parte di altra impresa costituiscano l’effetto di una libera scelta imprenditoriale e non derivino da un preciso obbligo di legge, come nel caso dei trasferimenti d’azienda (Cass. n. 15207/2002; Cass. n. 15652/2001). Sul punto è intervenuto il Ministero che, confermando quanto già chiarito con la precedente risposta ad interpello (prot. 25/I/0001564 del 13-7-2006), ha ammesso il diritto alla fruizione dei benefici contributivi per l’azienda cessionaria che provveda alla riassunzione dei lavoratori posti in mobilità da parte dell’azienda cedente (anche nell’ipotesi di trasferimento d’azienda quindi). Ciò al condizione che l’assunzione avvenga trascorsi 6 mesi dal licenziamento.Il caso si può schematizzare in questo modo: l’azienda A che ha ceduto l’azienda B. Quest’ultima ha messo in mobilità dei dipendenti che sono stati assunti, dopo 6 mesi, da A. Solo superato questo termine, se il datore di lavoro – cessionario – procede a nuove assunzioni per le stesse mansioni, il lavoratore ha diritto ad essere riassunto e vengono riconosciute le agevolazioni. Si presume infatti che in tal caso ricorrano i presupposti individuati dalla Cassazione ai fini della legittimità della fruizione; vale a dire: l’effettiva situazione di esubero del personale licenziato dalla cedente, l’effettiva cessazione dell’azienda originaria, la non riconducibilità delle assunzioni da parte della cessionaria ad un obbligo di legge, bensì ad una scelta discrezionale dell’imprenditore, espressione della sua libertà di iniziativa economica.
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