Il Ministero del lavoro con nota n. 27 del 20-3-2009, ha risposto a un’ istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro in merito alla portata delle disposizioni concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro dei dipendenti di imprese di trasporto di persone che svolgano attività differenti nell’arco della stessa giornata o della stessa settimana, che sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione di differenti discipline normative.In particolare con l’interpello proposto veniva richiesto quale fosse la disciplina relativa alla durata massima dell’orario di lavoro ed ai riposi giornalieri e periodici da applicare ai lavoratori adibiti a diverse attività lavorative, alcune delle quali rientranti nel campo di applicazione del Dlgs. n. 66/2003 (relativo alla generalità dei lavoratori) ed altre in quello del Dlgs. n. 234/2007 (relativo alle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti) e del regolamento CE n. 561/2006 del 15-3-2006.Al riguardo il Ministero ha chiarito che in tali ipotesi la scelta sul regime della durata massima dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali da applicare dovrà seguire un criterio di prevalenza rispetto alle attività normalmente svolte dal lavoratore interessato. In altri termini sarà cura del datore di lavoro applicare, in via alternativa, la disciplina contenuta nel Dlgs. n. 66/2003 o nel Dlgs. n. 234/2007 verificando se il lavoratore svolga “normalmente” e “prevalentemente” una attività compresa nel campo di applicazione dell’uno o dell’altro Decreto. Peraltro, nelle ipotesi in cui risulti particolarmente difficile individuare le “attività prevalenti” si ritiene, secondo un principio di cautela, che vada applicata la disciplina di maggior tutela per il lavoratore.Il Ministero ha altresì precisato che saranno valutate con la massima attenzione eventuali condotte datoriali non conformi all’indirizzo interpretativo appena espresso, in particolare relativamente alle fattispecie in cui risulti particolarmente difficile l’individuazione della disciplina normativa applicabile.Anche con riferimento alle ipotesi sanzionatorie pendenti, anche oggetto di contenzioso, sarà pertanto cura degli Uffici valutare eventuali iniziative di archiviazione.Rispetto alle sanzioni applicabili in materia di superamento della durata massima dell’orario di lavoro di cui al Dlgs n. 66/2003 e alle modalità di calcolo delle stesse, così come chiarite dal Ministero con nota n. 2 dell’11-2-2008, si fa rinvio alla Circolare Unicaf n. 57/2008.Più generalmente poi, in materia di lavoratori mobili si richiama la circolare Unicaf n. 195/2008, riepilogativa rispetto a tutte le ultime novità intervenute in materia.
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