circolare 33.2009

Il Ministero del lavoro chiarisce che in caso di trasformazione anticipata di un contratto di inserimento non spettano gli sgravi contributivi per il periodo fino alla scadenza del rapporto di lavoro inizialmente prevista. Lo prevede la risposta a interpello n. 14 del 20-2-2009.La risposta è motivata dal fatto che l’articolo 59, comma 3, del Dlgs. n. 276/2003 estende a questo tipo di contratti il regime di agevolazioni contributive previsto per i contratti di formazione e lavoro dall’articolo 16 del Dl n. 299/1994 (Legge n. 451/1991), ma che tali agevolazioni operano “durante il periodo di inserimento” (per completezza ricordiamo che si devono tenete presenti anche i limiti posti dal Regolamento comunitario n. 2004/2002).Una volta trasformato a tempo indeterminato il periodo di inserimento è terminato, anche se il datore di lavoro continua le attività formative previste in origine (attività non obbligatorie per legge e molto ridotte – 16 ore complessive – anche nella previsione dell’accordo interconfederale 11-2-2004).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *