circolare 26.2009

Con due distinte note il Ministero del lavoro interviene in materia di apprendistato professionalizzante e in particolare su trasformazione anticipata (Nota 6-2-2009 – Prot. 25/I/0001727) e possibilità di svolgere la formazione soltanto internamente (Nota 6-2-2009 – Prot. 25/I/0001704 risposta ad interpello n. 2). La prima nota si riferisce all’eventuale permanenza per il datore di lavoro degli obblighi formativi in caso di trasformazione anticipata del rapporto di apprendistato, anche ai fini del diritto alla fruizione dello sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi (articolo 21 comma 6 Legge 56/1987).Per il Ministero la risposta è negativa. L’attività formativa è dovuta e giustificata da un sottostante rapporto di apprendistato, rispetto alla quale costituisce elemento fondante dello stesso, tant’è che rientra nella stessa causa contrattuale.Una volta trasformato il rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso il conferimento della qualifica al lavoratore, la formazione non assume più il medesimo ruolo fondante. Da quel momento quindi lo svolgimento della formazione formale non è più obbligatorio per fruire dei benefici contributivi.Il Ministero si spinge anche oltre precisando che …la formazione … non potrà essere più “rivendicata” dagli enti formativi cui si è rivolto il datore di lavoro fintanto che sussisteva il rapporto di apprendistato.Sull’argomento potrebbe rimane un dubbio di legittimità, probabilmente un po’ pignolo, qualora la trasformazione dovesse avvenire con molto anticipo rispetto alla scadenza del contratto di apprendistato. Il secondo tema riguarda la possibilità di applicare il disposto dell’articolo 49, comma 5ter, del Dlgs 276/2003 anche ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina contenuta nel comma 5 o 5 bis dello stesso articolo 49 (Cfr. circolari Unicaf nn 123,165 e 182 del 2008).Ricordiamo che il comma 5ter prevede la possibilità di effettuare la formazione completamente all’interno dell’azienda e di affidare la regolamentazione dei profili formativi esclusivamente alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale!) o agli enti bilaterali anziché alle regioni.La nota ministeriale è nettamente favorevole a questa soluzione in quanto la legge non pone la condizione che il contratto fin dall’origine abbia le caratteristiche di cui al comma 5ter.Il Ministero pone però la condizione che datore di lavoro e apprendista sottoscrivano un nuovo piano formativo individuale che tenga conto delle nuove modalità di erogazione della formazione raccomandando la massima attenzione nel valutare l’incidenza della formazione già effettuata dall’apprendista in ordine sia alla qualità che alla quantità di formazione che lo stesso andrà a svolgere secondo i nuovi percorsi di cui al citato comma 5 ter. Si raccomanda, in particolare, una valutazione che esuli da logiche di mero “calcolo matematico” circa le ore di formazione già effettuate – ancor più laddove la formazione esclusivamente aziendale sia quantitativamente inferiore alle 120 ore previste inizialmente – e garantisca invece l’effettivo “apprendimento” del lavoratore delle materie oggetto del PFICome già sottolineato al momento dell’uscita della norma, quelle prospettate dal Ministero sono soluzioni piuttosto ardite che dovranno superare il contenzioso in atto con alcune regioni e quello potenzialmente possibile con gli apprendisti non confermati a tempo indeterminato.

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