circolare 2.2009

Il Ministero del lavoro, risposta a interpello n. 65 del 23-12-2008, chiarisce la connessione tra contratto di collaborazione e rapporto di lavoro autonomo.Il quesito riguarda gli obblighi di un committente (compilazione prospetto paga) relativamente a un incarico di “collaborazione autonoma” (?) conferito a un titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un’attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale.In primo luogo, il Ministero chiarisce che la differenza tra il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e quello di lavoro autonomo reso ai sensi dell’art. 2222 c.c. è tutta nel coordinamento con l’attività del committente e nell’inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale fondamentale nel primo caso e assente nel secondo.Fatta questa distinzione, il Ministero afferma che “il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente”. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 47 comma 1 lett. c bis) TUIR). Di conseguenza il committente ha l’obbligo di • consegna del prospetto paga al collaboratore (anche in forma di copia del Libro unico del lavoro),• versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS • versamento del premio assicurativo all’INAIL.La risposta ci sembra corretta; il problema che si pone sarà, di volta in volta, accertare se l’incarico affidato al lavoratore autonomo rientri, o meno, nell’attività professionale da questi esercitata e, per la quale, ha aperto partita IVA.

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