L’Inail (nota 60010.19-12-2008.0009611) fornisce alle imprese edili le istruzioni operative per usufruire della riduzione contributiva dell’11,50%.Le legge 247/2007 ha previsto nuove modalità per la determinazione dello sgravio per le imprese edili (Cfr circolare Unicaf n. 4/2008).Dopo l’emanazione del Dm (24-6-23008) attuativo per il 2008, l’Inail indica le modalità per la fruizione in sede di regolazione dell’anno 2008 (autoliquidazione del 16/2/09).Lo sgravio riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale.Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.Lo sgravio è determinato di anno in annuo e quindi è fruibile solo per il 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi. La riduzione non si applica sul premio speciale unitario artigiani.La nota riepiloga anche i requisiti per godere dello sgravio.L’agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza (i datori di lavoro interessati devono presentare apposita autocertificazione).I datori di lavoro devono inoltre in possesso del cosiddetto Durc interno (per il quale è stata recentemente modificata la prassi di autocertificazione – circolare Unicaf 198/2008) e cioè: essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell’Inail, dell’Inps e delle Casse Edili applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.Per usufruire dello sgravio i datori di lavoro devono quindi presentare:a) il modello di autocertificazione per l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006 (reperibile sul sito Internet dell’Istituto), alla Sede INAIL competente, entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione;b) il modulo di autocertificazione per l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (allegato alla citata circolare 198/2008), alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, entro il 30-4-2009.Le Sedi effettueranno una verifica a campione dell’autocertificazione resa.
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