circolare 208.2008

Con nota del 23-12-2008 (risposta ad interpello n. 56), il Ministero del lavoro chiarisce quali sono le imprese obbligate all’iscrizione alle Casse edili.Il chiarimento prende spunto da un interpello della Cna che aveva a riferimento le imprese di installazione di impianti che applicano il Ccnl del settore metalmeccanico e partecipano a gare per l’affidamento di lavori pubblici.Il Ministero conferma quanto già affermato con la risposta ad interpello del 22-12-2005 e cioè che “le Casse edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l’INPS e l’INAIL”.Nello stesso senso si è espressa la circolare ministeriale n. 5/2008 che prevedeva il rilascio del Durc da parte della Casse edili esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia, con l’esclusione delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Ccnl metalmeccanico comunque operanti nelle realtà di cantiere.Sono escluse le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alla Casse edili, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico. Per rispondere a questa problematica, con particolare riferimento ai consorzi, sono peraltro in corso di studio procedure speciali di iscrizione alle Casse edili di imprese senza operai.Ci sembrano molto interessanti le ultime due affermazioni della nota, che riportiamo integralmente. Queste, infatti, potrebbero risolvere il problema, più volte segnalato, di cooperative sociali che, pur svolgendo attività edile, applicano appunto il Ccnl per la cooperazione sociale.In conclusione va dunque confermato l’orientamento secondo il quale l’istituto della Cassa edile, in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione del settore, opera con riferimento alle sole imprese edili e non con riferimento alle altre imprese che, in virtù delle attività svolte, applicano un diverso contratto collettivo.Da ciò consegue che, nell’ambito delle procedure di appalto, non costituisce elemento di irregolarità contributiva l’assenza dei versamenti alle Casse edili per le aziende non rientranti nello specifico settore e applicano pertanto un contratto collettivo diverso da quello dell’edilizia.

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