Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 44 del 3-10-2008, afferma che non è possibile rapportare il limite massimo dei tirocinanti presenti all’interno di un GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) alla totalità dei dipendenti delle imprese socie del gruppo.Come noto, l’articolo 1, comma 3, del Dm 142/1998 prevede i seguenti limiti numerici di tirocinanti che possono essere ospitati all’interno dell’azienda:- le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante;- quelle con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;- quelle, infine, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti, contemporaneamente, non superiore al 10% dei dipendenti.Per il Ministero la natura del Geie non consente un ampliamento del numero di tirocinanti ospitati attraverso il computo dei dipendenti di tutte le imprese che fanno parte del gruppo. Rispondendo ad un secondo quesito, il Ministero precisa che nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo di tirocinanti da ospitare in azienda non vanno inclusi gli apprendisti.La risposta si basa sulle norme (articolo 21 comma 7 Legge 56/1987, articolo 53 comma 2 Dlgs 276/2003) che prevedono che “i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”.In genere questa norma è a favore delle imprese, in questo caso invece l’esclusione comporta una situazione sfavorevole ai datori di lavoro.
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