Rispondendo ad un interpello, n. 42 del 3-10-2008, il Ministero del lavoro precisa le modalità di calcolo del contributo spettante ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà di tipo espansivo.Anche se si tratta di una normativa poco utilizzata approfittiamo dell’occasione per riassumere le principali norme come presentate dal Ministero.Il contratto di solidarietà espansivo è un accordo aziendale stipulato tra datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti in forza e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico.Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, che provvede alla verifica della corrispondenza tra riduzione di orario concordata e assunzioni effettuate.La sottoscrizione dell’accordo comporta il riconoscimento in favore del datore di lavoro di un contributo a carico dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria pari, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, alle seguenti percentuali:- 15% per i primi dodici mesi;- 10% dal 13° al 24° mese;- 5% dal 25°al 36° mese.Dette agevolazioni, riconosciute in via alternativa, sono concesse a condizione che nei 12 mesi antecedenti alle nuove assunzioni il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni dal lavoro per CIGS.La percentuale del contributo come sopra individuato è commisurata alla retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento del neo assunto.L’interpello interviene appunto sull’individuazione della retribuzione contrattuale che, per il Ministero, è composta ai seguenti elementi:• paga base e indennità di contingenza (o retribuzione conglobata)• Edr ex protocollo del 31-7-1992• scatti di anzianità• 13ª e 14ª mensilità• indennità di cassa• indennità sostitutiva della mensa
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