circolare 154.2008

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 36 dell’1-9-2008, chiarisce che lo sgravio contributivo per le aziende che assumono personale per sostituzione di lavoratrici assenti per maternità non può essere utilizzato anche per altri casi di assenza.Ricordiamo che lo sgravio è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo e opera nelle aziende con meno di 20 dipendenti.L’Interpellante, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha prospettato il caso di dipendenti che dopo il congedo di maternità usufruiscono del periodo di ferie maturato e successivamente godono del congedo parentale.Come era abbastanza scontato il Ministero ha chiarito che lo sgravio non spetta per sostituzioni che non riguardino assenze per congedo di maternità/paternità o parentale.La domanda che invece poteva essere fatta era se un’unica assunzione per sostituzione determinata da assenze diverse crea problemi alla fruizione dello sgravio, limitato ovviamente ai soli periodi di congedo. A nostro avviso questo dovrebbe essere possibile, ma una conferma non avrebbe guastato.

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