Per il Ministero del lavoro, nota n. 37 dell’1-9-2008 in risposta a interpello dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, i contratti collettivi non possono precludere il lavoro intermittente relativamente alle casistiche previste per legge.A parere dell’estensore della nota, infatti, la contrattazione collettiva ha un potere integrativo/ampliativo ma non preclusivo. L’articolo 34 del Dlgs 276/2003 prevede che il contratto di lavoro intermittente può, “in ogni caso”, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati mentre.Nei casi previsto dal successivo articolo 37 (prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali”) alla contrattazione collettiva è demandata esclusivamente la possibilità di individuare “ulteriori periodi predeterminati”.Per il Ministero, quindi, eventuali clausole contrattuali che precludo l’utilizzo del lavoro intermittente non potrebbero operare nei casi sopra evidenziati in quanto previsti per legge.E’ noto che le Organizzazioni sindacali non sono favorevoli all’utilizzo del lavoro intermittente; sposare la tesi ministeriale, che mette in discussione eventuali accordi preclusivi sottoscritti, può rendere più acuta la conflittualità.
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