circolare 123.2008

L’art. 23 del Decreto Legge n. 112/2008 interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante altamente professionalizzante introducendo diverse modifiche. Al comma 1 viene innanzi tutto previsto che il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato per un periodo massimo di sei anni senza più una previsione minima di due anni.Ne consegue che, nei prossimi rinnovi contrattuali, i contratti di apprendistato potranno prevedere anche una durata inferiore all’attuale, essendo posto solo un limite massimo. Sempre per ciò che attiene l’apprendistato professionalizzante, il comma 2 dell’art. 23 prevede l’inserimento del comma 5ter all’art. 49 del D.lgs. n. 276/03, secondo il quale se la formazione viene erogata completamente a livello aziendale non trova applicazione il comma 5 dello stesso art. 49, che affida alle Regioni ed alle Province autonome la regolamentazione dei profili formativi.In tal caso, l’individuazione dei profili formativi è integralmente rimessa alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale od aziendale) o agli Enti bilaterali.I contratti collettivi e gli enti bilaterali dovranno definire la nozione di formazione aziendale e determineranno, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. Il comma 3 dell’art. 23 estende la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ai dottorati di ricerca. Il comma 4 dell’art. 23 stabilisce che, in assenza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti dell’apprendistato di alta formazione possono essere stipulate apposite convenzioni tra i datori di lavoro e le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti dall’art. 49 comma 4 in materia di apprendistato professionalizzante, nonchè le disposizioni di cui all’art. 53. L’art. 23 abroga poi, dal 25 giugno u.s., alcune disposizioni normative, semplificando gli adempimenti necessari ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro-apprendistato:1. l’art 1 del D.M. 7 ottobre 1999 n. 359, che imponeva alle imprese di comunicare all’amministrazione competente (Regione o Provincia) i dati dell’apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione;2. l’art. 21 del d.p.r. n. 1668/1956 che, in esecuzione dell’obbligo in capo al datore di lavoro di informare periodicamente la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell’addestramento, imponeva al datore di lavoro di procedere a tale informativa ad intervalli non superiori a sei mesi;3. l’art. 24, commi 3 e 4, del d.p.r. 1668/1956 che obbligavano i datori di lavoro a comunicare, entro 10 giorni, all’Ufficio di collocamento competente per territorio i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l’intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l’abbiano conseguita ed i nominativi di quelli che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica;4. l’art. 4 della legge n. 25/1955, che, preliminarmente all’assunzione dell’apprendista, obbligava lo stesso a sottoporsi a visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l’occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto. Restano peraltro confermate le disposizioni e le tutele proprie previste per il lavoratore minorenne.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *