Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare 30/01/2008 n. 1625, ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi introdotti, a decorrere dall’ 1 gennaio 2008, dal D. Lgs. n. 234/07, che ha recepito la direttiva 2002/15/CE dell’ 11.03.2002, in materia di limitazione dell’orario di lavoro degli autotrasportatori e di obbligo di istituzione del registro dell’orario di lavoro per i datori di lavoro operanti nel settore dell’autotrasporto.Il registro è obbligatorio per i soli datori di lavoro che svolgono attività nel settore autotrasporto di persone e merci su strada e che sono formalmente inquadrate in tale ambito. Rimangono quindi escluse le imprese degli altri settori anche se occupano nel loro organico personale “mobile”.Va, innanzi tutto, evidenziato che il registro dell’orario di lavoro (che deve essere preventivamente vidimato dalla DPL competente per territorio) non va a sostituire i consueti regolamentari libri obbligatori, ma costituisce un obbligo ulteriore rispetto alla tenuta del libro matricola e del libro paga-sezione presenze, oltre che ai cronotachigrafi, ai fogli di registrazione e alla carta del conducente. Al fine di limitare la duplicazione dei dati che devono essere già indicati negli altri libri, il Ministero autorizza l’annotazione nel nuovo registro dei soli dati inerenti l’orario di lavoro. Esso deve essere tenuto presso la sede legale dell’azienda e conservato per almeno due anni dalla fine dell’ultimo periodo registrato.Non esiste un modello fac-simile ministeriale, per cui può essere utilizzato un qualsiasi registro in cui per ogni dipendente possano essere indicate: cognome nome numero di matricola numero di ore lavorate in ciascun giorno (tenendo distinte le ore straordinarie)Il registro deve essere giornalmente aggiornato annotando l’orario di lavoro e, ove ciò non sia possibile in quanto la prestazione non permette il rientro giornaliero nei locali dell’azienda, l’annotazione entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni.Analogamente agli altri libri obbligatori, il nuovo registro deve essere tenuto con assenza di spazi in bianco, scrittura con inchiostro indelebile, mancanza di abrasioni e cancellazioni visibili; vige il divieto di rimozione del medesimo e l’obbligo di esibizione al personale di vigilanza.Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare copia delle registrazioni, relative alle ore di lavoro effettuate, dal lavoratore che ne faccia richiesta.Tutte le violazioni inerenti il registro dell’orario di lavoro (omessa istituzione, omessa o tardiva vidimazione, omessa esibizione, omessa o incompleta o inesatta registrazione, rimozione dalla sede legale, mancata conservazione per il periodo prescritto, omessa consegna di copia delle registrazioni al lavoratore che ne faccia richiesta) vengono punite con una sanzione amministrativa da 250,00 euro a 1.500,00 euro. Se le violazioni commesse dall’azienda sono più d’una, le sanzioni verranno cumulate.Analoga sanzione amministrativa viene irrogata anche quando il datore di lavoro ometta di informare i lavoratori sulle disposizioni nazionali, sul regolamento interno all’impresa, sugli accordi delle parti sociali, comprese le normative previste nei CCNL, relative alla disciplina in materia di orario di lavoro.A tale proposito, i datori di lavoro dovranno fornire adeguata dimostrazione agli organi di vigilanza dell’avvenuta attività di informazione e formazione effettuata nei confronti del personale mobile.La circolare, emanata il 30-01-2008, fornisce indicazioni necessarie alla istituzione del registro ore, ma non fa cenno al fatto che l’obbligo decorreva dal 01-01-2008 e che, quindi, chi non abbia provveduto (ma in assenza di istruzioni, come?) sarebbe passibile di sanzione.
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