Rendendo definitiva una scelta fatta negli anni recenti attraverso proroghe annuali, la Finanziaria (articolo 1 comma 197) con la novità di una modifica testuale dei riferimenti del TUIR rende definitivo e stabile il limite di non concorrenza al reddito dei contributi di assistenza sanitaria previsto dall’articolo 51 comma 2 lettera a) del Tuir a € 3615,20.Dal 2000, infatti, era prevista una progressiva diminuzione, di fatto mai diventata operativa, di questo limite.Ricordiamo che per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, l’esenzione riguarda sia gli aspetti contributivi che quelli fiscali.La disposizione riguarda le somme versate dal datore di lavoro e/o dal lavoratore a fondi o casse aventi finalità esclusiva di assistenza sanitaria, previsti da contratti, accordi e/o regolamenti aziendali.
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