L’articolo 2, nei commi dal 452 al 456, introduce alcune rilevanti modifiche al D. Lgs. 151/2001 (cosiddetto Testo Unico della maternità e della paternità) con l’obiettivo di estendere le tutele per le lavoratrici in caso di adozione o affidamento, omogeneizzando sostanzialmente le tutele a quelle previste per la lavoratrice madre.A modifica dell’articolo 26 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, viene stabilito che il congedo di maternità (astensione obbligatoria) spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.In caso di- adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;- adozione internazionale, il congedo può essere fruito (anche in parte, completando poi la fruizione al rientro in Italia) prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. Spetta all’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione la certificazione della durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice;- il congedo di maternità (astensione obbligatoria), nel caso di affidamento di minore, può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. Viene quindi abrogato l’art. 27 del D. Lgs 151/2001 che parlava di adozioni ed affidamenti preadottivi internazionali.Sia in caso di adozione che di affidamento, il congedo non chiesto dalla lavoratrice madre spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore padre.A modifica dell’articolo 36 del D.Lgs n. 151/2001, viene disposto che il congedo parentale (astensione facoltativa) spetta anche nel caso di adozione – nazionale e internazionale – e di affidamento; può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.L’indennità economica prevista ordinariamente (30% a carico INPS) è dovuta esclusivamente (per il periodomassimo complessivo previsto) nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Lascia un commento