circolare 188.2007

L’art. 01 comma 16, della legge 81/2006 – così come modificato dall’art. 4 bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 2007, n. 46 – ha disposto che in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria.Il messaggio Inps 30081 del 13-12-2007 informa che l’Istituto ha firmato una apposita convenzione con l’Agea per disciplinare le necessarie forme di collaborazione.La compensazione riguarda i crediti per contributi relativi all’anno 2006 e seguenti, sia per lavoratori dipendenti che autonomi (coltivatori diretti, familiari ecc.), per i quali è scaduta la data di pagamento.Lo scambio di informazioni tra i due enti consentirà di individuare i datori di lavoro che sono contemporaneamente debitori (verso l’Inps) e creditori (verso l’Agea) per effettuare la compensazione. Dell’operazione sarà data informazione agli interessati.E’ opportuno ricordare che il disegno di legge che recepisce il Protocollo del 23-7-2007 (comma 66 dell’unico articolo), ha modificato il comma 16 includendo nella compensazione anche gli interessi di legge e le sanzioni. La nuova norma, che entrerà in vigore l’1-1-2008, prevede anche l’Inps informi tutti gli enti pagatori e gli interessati.

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