Con la circolare n. 68/E del 14-12-2007 l’agenzia delle entrate fornisce le istruzioni per la fruizione dell’agevolazione fiscale per i contribuenti a basso reddito (bonus incapienti).La norma è contenuta nell’articolo 44 del Dl 150/2007, convertito dalla Legge 222/2007 (Cfr. circolare Unicaf n. 180/2007).Riportiamo di seguito soltanto le questioni che riguardano i datori di lavoro.In primo luogo viene chiarito che il beneficio, seppur qualificato come detrazione, è da considerarsi come un rimborso forfetario e come tale non è imponibile ai fini dell’irpef e delle addizionali. Il bonus è di 150 euro, maggiorato di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico.Condizione necessaria per ottenere il beneficio è che l’imposta netta del 2006 fosse pari a zero. Per aver diritto al beneficio è necessaria l’esistenza di un reddito complessivo (si tratta di una condizione ovviamente sempre esistente quando opera il sostituto d’imposta). Il beneficio compete anche ai soggetti che nel 2006 hanno percepito un reddito inferiore alla deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione e quella per carichi familiari.Il bonus è concesso soltanto a coloro che sono residenti ai fini fiscali (ai sensi dell’articolo 2 del Tuir si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile). Questo requisito deve sussistere sia per il 2006 che per il 2007.Il beneficio non spetta qualora il reddito complessivo nell’anno 2006 sia stato superiore a euro 50.000.Il bonus aggiuntivo per i familiari sarà calcolato in base alla percentuale di fruizione della deduzione per carichi di famiglia del 2006 per i familiari a carico nello stesso anno 2006.La circolare spiega che il bonus è attribuito al contribuente che ha a carico uno o più familiari e non a questi ultimi per evitare che la misura di sostegno possa essere attribuita ai soggetti con imposta netta pari a zero a carico di altri soggetti che però non si trovano nelle condizioni previste dalla legge per averne diritto. Per quanto riguarda i beneficiari non ci sono precisazioni rispetto a quanto indicato in precedenza.Ai beneficiari ancora in forza presso lo stesso datore di lavoro, il bonus è riconosciuto direttamente da quest’ultimo nel mese di dicembre sulla base dei dati risultanti dal CUD rilasciato per il 2006.E’ facoltà degli interessati, ad esclusione dei pensionati, di rinunciare espressamente all’attribuzione automatica del beneficio fiscale.Il percettore del bonus dovrà fornire, anche successivamente all’erogazione, il codice fiscale dei familiari a carico per i quali ha percepito la misura di sostegno, che deve essere indicato dal parte del sostituto d’imposta nel modello 770/2008.L’erogazione del beneficio può avvenire anche a richiesta da parte dei seguenti soggetti:• soggetti che, nel mese di dicembre 2007, hanno un sostituto d’imposta diverso da quello che ha rilasciato loro il CUD relativo ai redditi del 2006• soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione da un sostituto d’imposta e che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati da un soggetto che non è sostituto d’imposta (si tratta ad esempio, dei soggetti che nel 2006 erano lavoratori domestici e nel dicembre 2007 sono dipendenti di un sostituto d’imposta).La richiesta in esame non può essere inoltrata dai soggetti che, pur avendo diritto al beneficio, non rientrano in una delle due categorie soggettive prima richiamate. Ai fini della richiesta del beneficio l’interessato deve attestare per iscritto, con riferimento al periodo d’imposta 2006:a) che l’imposta netta era pari a zero;b) che ha presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che era esonerato da tale adempimento;c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico nel 2006 e per i quali si richiede il beneficio;d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico di cui ha eventualmente fruito nel 2006. La parte meno convincente della circolare è proprio quella che riguarda gli adempimenti del sostituti d’imposta.Viene, infatti, semplicemente ribadito che l’erogazione deve essere effettuata nel mese di dicembre 2007… anche se nel predetto mese non è previsto il pagamento di emolumenti. Chi corrisponde le retribuzioni di dicembre ai primi di gennaio e ha già corrisposto la tredicesima è in difficoltà. A nostro avviso la soluzione più funzionale, se si è a conoscenza dei beneficiari, è quella di corrispondere l’importo “per cassa” e includerlo ai fini contabili nella busta paga di dicembre.Più problematiche ancora sono le disposizioni in merito al recupero delle somme anticipate. Il sostituto d’imposta è tenuto ad erogare le somme all’interessato in via automatica, utilizzando – come si afferma all’articolo 2, comma 6, del decreto – il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre. Nel caso in cui tali ritenute non siano sufficienti a garantire il beneficio tributario a tutti i dipendenti, assimilati e pensionati, il sostituto d’imposta è esonerato dall’erogazione con riferimento a tutti i soggetti.La medesima disposizione rileva anche se l’incapienza del monte ritenute si verifica nei mesi in cui deve essere effettuata l’erogazione a seguito di apposita richiesta. Le ritenute disponibili nel mese di dicembre sono state versate il giorno 17 (lunedì). La circolare è datata 14 (venerdì) e quindi teoricamente ci sarebbero stati i tempi per operare. Poiché probabilmente questo non è avvenuto riteniamo che le possibili soluzioni siano due:a) non si debba procedere all’erogazione e si debbano invitare i lavoratori aventi diritto a recuperare direttamente l’importo in sede di dichiarazione dei redditib) si possa procedere all’erogazione ponendo gli importi a rimborso con le ritenute dovute successivamente.A nostro avviso è percorribile la seconda ipotesi. Restando nell’anno fiscale 2007, il datore di lavoro – come sopra evidenziato – riteniamo possa corrispondere il bonus unitamente alle spettanze del mese di dicembre, pagato entro il 12.01.08, con versamento della relativa Irpef entro il 16.02.08. A ciò si aggiunga che la stessa circolare prevede casistiche in cui il recupero con le ritenute disponibili in dicembre non è l’unica possibile: se un lavoratore che rientra nelle due ipotesi descritte sopra presenta la richiesta in gennaio, il datore di lavoro recupererà, infatti, la somma erogata sulle prime ritenute utili. In poche righe la circolare riassume gli adempimenti: “…il sostituto d’imposta, dopo aver individuato i soggetti beneficiari (che per il 2006 hanno avuto un reddito non superiore ad euro 50.000 e un’imposta netta pari a zero risultanti dal CUD) deve definire per ciascuno di essi l’ammontare del beneficio spettante ed erogarlo”. Entro la fine di febbraio 2009 i lavoratori che hanno ricevuto il bonus, hanno l’obbligo di comunicare al proprio sostituto d’imposta l’eventuale assenza del diritto a percepirle anche in parte. Entro la stessa data, il sostituto deve provvedere al recupero mediante trattenuta dagli emolumenti erogati nei periodi di paga o di pensione successivi a quello in cui riceve la comunicazione e non oltre quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio dei redditi relativi al 2008.
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