Il Ministero del lavoro, con nota n. 36 del 29-11-2007, ribadisce che per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, in attesa dell’operatività delle norme sull’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione, è applicabile la disciplina previgente al Dlgs 276/2003. Questa interpretazione era già contenuta nella circolare ministeriale 30/2005 e nella nota prot. 25/I/3772 del 2-5-2006, in risposta ad un’istanza d’interpello.Rimane ferma la possibilità per i diciassettenni in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato (per la verità il Dlgs 276/03 parla di conseguimento della qualifica ai sensi della Legge 53/2003) di svolgere l’apprendistato professionalizzante.Trattandosi di interpello riferito al settore metalmeccanico, la nota precisa che, per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n. 56/1987 e dalla L. n. 196/1997 e si dovrà fare riferimento al C.C.N.L. del 7 maggio 2003, salvo per la parte retributiva, rispetto alla quale si dovrà tenere conto della regolamentazione contenuta nel più recente C.C.N.L. del 19 gennaio 2006. A questo proposito può essere utile la schematizzazione che era stata operata in occasione dell’emanazione della circolare n. 30.Il Ministero del lavoro con circolare n. 30 del 15-7-2005 ha precisato che la Legge 196 continua ad applicarsi per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni.Per la parte economica, normativa e riguardo ai contenuti formativi sono applicabili le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili. Gli scenari possibili sono i seguenti:1. Il contratto non è stato rinnovato: rimangono le precedenti disposizioni in materia di inquadramento e retribuzione (si utilizzerà la percentualizzazione) e di durata (esempio cooperative sociali).2. Il contratto è stato rinnovato e ha previsto una fase transitoria: si utilizzeranno le norme relative (esempio cooperative di consumo). 3. Il contratto è stato rinnovato ma ha mantenuto la precedente normativa: non si pongono problemi in quanto le due regolamentazioni coincidono.4. Il contratto è stato rinnovato e ha previsto soltanto la normativa per l’apprendistato professionalizzante: si potrà utilizzare a) quest’ultima normativa b) come suggerito dal Ministero, quella previgente. Si consiglia la prima soluzione (è difficile utilizzare una normativa non più in vigore e forse peggiorativa).
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