circolare 171.2007

La circolare Inps n. 124 del 13-11-2007 chiarisce come operare per accedere ai benefici qualificabili come aiuti di Stato. La disposizione riguarda i contratti di inserimento con sgravio superiore al 25% e alcuni sgravi per le imprese armatoriali.Nel recente passato il nostro, come altri paesi, ha avuto contenziosi con la Commissione europea per l’utilizzo di agevolazioni poi considerati aiuti di Stato. Per il nostro paese il caso più eclatante è stato quello degli sgravi superiori al 25% per i Cfl.Per far fronte a questa situazione l’articolo 1, comma 1223, della finanziaria 2007 ha previsto che “i destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano … di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”.Il Dpcm 23-5-2007 ha individuato le modalità con le quali rendere tale dichiarazione. La dichiarazione deve essere prodotta per godere delle seguenti agevolazioni:- lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi iscritte nel “Registro Internazionale” (art. 6 del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998);- lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga);- i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento (artt. 54-59 del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni). Di seguito riportiamo l’elenco degli aiuti già dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, l’avvenuta fruizione dei quali, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, pregiudica la possibilità di accedere ai benefici contributivi (articolo 4 del citato Dpcm)a) decisione della Commissione dell’11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione;d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall’art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.L’articolo 3 del Dpcm prevede che in futuro l’elenco possa essere integrato o modificato. Come accennato in premessa sono quattro i casi che si possono presentare.Il datore di lavoro, infatti, potrà:a) non aver beneficiato degli aiuti di cui al precedente punto 2;b) aver beneficiato di taluno degli aiuti di cui alla lettera b) dell’elenco al punto 2 entro la soglia “de minimis”;c) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già restituito le somme corrispondenti all’ammontare dell’aiuto, comprensive degli interessi;d) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia, appositamente acceso dall’amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all’ammontare dell’aiuto, comprensive degli interessi.Per gli adempimenti di cui alla presente, i datori di lavoro dovranno utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva (allegato alla circolare Inps o disponibile nella sezione “Modulistica” del sito internet dell’Istituto www.inps.it con la denominazione “SC36_Aiuti di Stato”), nel quale dovrà essere evidenziata, tra l’altro, la sussistenza di una delle condizioni sopra elencate. I datori di lavoro che intendono beneficiare delle agevolazioni descritte dovranno inoltrare la dichiarazione sostitutiva prima dell’inizio della fruizione dei benefici attraverso le denunce DM10/2.In sede di prima applicazione della norma, sono tenuti a fornire la dichiarazione sostitutiva, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale, anche tutti i datori di lavoro che – a decorrere dal 1-1-2007 – fruiscano o abbiano fruito dei benefici contributivi di cui sopra.Il modulo contenente la prevista dichiarazione sostitutiva potrà essere inoltrato esclusivamente con modalità telematica.Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le “Aziende, consulenti e professionisti” utilizzeranno, previa autenticazione, il servizio “Invio moduli on-line”. Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.Nella sezione “Servizi per modulistica on-line” è infatti presente, nell’elenco di moduli già predisposti per l’invio telematico, anche il modello “Aiuti di Stato – Dichiarazione ai fini dell’accesso”, che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”.In ogni caso è necessario non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti avranno cura di indicare anche la direzione INPS cui recapitare la dichiarazione oggetto del presente messaggio.Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.

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