La legge n. 188 del 17-10-2007 (GU n. 260 dell’8-11-2007) ha previsto che le dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e di altri soggetti individuati dal DM la cui prestazione è riconducibile a lavoro autonomo devono essere presentate su un modello rilasciato dal Ministero del lavoro. La norma sarà operativa non appena emanato il DM di approvazione del modello. Il provvedimento ha lo scopo di evitare il fenomeno, comunque illegale, dell’obbligo da parte dei lavoratori della firma delle dimissioni in bianco al momento dell’assunzione.I destinatari sono i lavoratori subordinati indipendentemente dalla• qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti),• durata (a tempo determinato – in caso di recesso anticipato – o indeterminato),• tipologia (apprendistato, contratto di inserimento…)e i seguenti lavoratori con contratto di• collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,• contratto di collaborazione di natura occasionale (come spesso accade il legislatore è stato poco preciso: dovrebbe trattarsi delle “minicococo”)• associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo• lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.(anche in tal caso il legislatore è stato poco preciso, riteniamo trattasi soltanto delle tipologie sopra indicate)Ad eccezione degli associati si tratta di contratti a tempo determinato: il nuovo modello sarà quindi adottato in caso di recesso anticipato. Non appena le disposizioni saranno operative i soggetti sopra indicati dovranno presentare le dimissioni, a pena di nullità, soltanto utilizzando un modello rilasciato dalla Dpl o scaricabile da internet. In quest’ultimo caso dovrà essere identificabile il richiedente. Successivamente – e la cosa, stante la sede sindacale, potrebbe indurre ad un aumento delle vertenze – saranno individuate le modalità di rilascio anche da parte delle OOSS e dai patronati sindacali.La particolarità della procedura è che ogni modello avrà un codice alfanumerico di identificazione, la data di emissione e avrà validità di 15 giorni.Come di può notare si tratta di un notevole aggravio burocratico per i datori di lavoro regolari.La conseguenza del mancato utilizzo del modello ministeriale, infatti, è quella della nullità dell’atto, che non produce alcun effetto e può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse con azione imprescrittibile; accertata la nullità, il lavoratore dovrà essere riammesso in servizio – indipendentemente dall’organico del datore di lavoro – e dovranno essere pagate le retribuzioni non corrisposte. La norma non differenzia la natura del datore di lavoro, con la conseguenza che essa riguarda tutti i datori di lavoro (comprese, quindi, associazioni, fondazioni, partiti, amministrazione dello stato, datori di lavoro domestico). Si possono già ipotizzare i problemi che nasceranno con lavoratori che intendono lasciare il lavoro senza prestare il preavviso: molte possibili dimissioni si trasformeranno in abbandono del posto di lavoro con necessità di iniziare un provvedimento disciplinare, probabile irreperibilità del lavoratore…. Il modello deve essere utilizzato anche in caso di dimissioni per matrimonio o nel periodo coperto dalla tutela della maternità. In mancanza di modifiche normative, in questi casi per la validità continua ad essere previsto anche l’obbligo di convalida davanti al funzionario della Dpl competente per territorio.
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