Un Decreto ministeriale (del 30-10-2007), preceduto da un accordo con le parti sociali (firmato lo stesso giorno), ha definito i modelli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.Come noto, la Finanziaria 2007 ha accelerato il processo di emanazione del decreto che, istituendo il modello unico di comunicazione, comporta l’abrogazione di una serie di altri obblighi di comunicazione e l’obbligo di invio dei modelli esclusivamente per via telematica.La presente costituisce una prima anticipazione (basata su testi ovviamente ufficiosi e privi di allegati). Per avere notizie certe è necessario attendere la pubblicazione del testo. Sono previsti i seguenti modelli:• Unificato-Lav (per le comunicazioni di assunzione dei datori di lavoro compresi gli agricoli)• Unificato-Somm (per le comunicazione delle società di somministrazione)• Unificato-VarDatori (per le comunicazioni di variazione della ragione sociale e del trasferimento di azienda o di ramo d’azienda)• Unificato-Urg (per le comunicazioni di urgenza) Con l’entrata in vigore del decreto, decorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione (non ancora avvenuta), i datori di lavoro dovranno effettuare le comunicazioni esclusivamente col nuovo sistema.Per consentire il progressivo adeguamento è previsto un periodo transitorio, fino al 28-2-2008 (per la Provincia autonoma di Bolzano il termine – considerate le problematiche relative al bilinguismo – è spostato al 30-11-2008), durante il quale l’utilizzo delle procedute telematiche è facoltativo. Considerato che soltanto alcune regioni si erano attrezzate in precedenza, il Ministero del lavoro metterà a disposizione dei datori di lavoro una procedura nazionale che sarà gradualmente sostituita da quelle regionali. Le regioni che avvieranno la sperimentazione con propri sistemi sono Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Veneto.E’ consigliabile che i datori di lavoro che operano in territori dove è già possibile l’invio telematico, se non vi hanno ancora provveduto, inizino a sperimentare il sistema per evitare gli inevitabili “ingorghi” a ridosso della scadenza del periodo transitorio.Le comunicazioni inviate in via telematica dall’entrata in vigore del decreto sostituiranno quelle all’Inail (Dna) e quelle allo sportello unico della Prefettura UGT in caso di assunzione e cessazione di lavoratori extracomunitari (da effettuare entro 5 giorni).Il decreto richiama esplicitamente le relative disposizioni di legge. Non è invece citata l’abolizione dell’obbligo di comunicazione all’Inps dell’assunzione degli operai del settore agricolo. L’articolo 4bis, comma 6, del Dlgs 181/2000 ha comunque previsto che le comunicazioni … sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo. Considerando l’atteggiamento poco coerente tenuto dall’Istituto in materia agricola, è auspicabile un chiarimento deciso da parte del Ministero.Coloro che nel periodo transitorio continueranno ad utilizzare i sistemi cartacei ovviamente dovranno effettuare le comunicazioni anche agli altri enti.Il modello “Urg” deve essere utilizzato sia in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive sia quando non è possibile, per difficoltà tecniche, l’invio telematico.Anche in questo caso la comunicazione deve avvenire il giorno precedente all’assunzione (nel secondo caso via fax) e deve essere integrata dalla comunicazione telematica: • in caso di esigenze produttive entro 5 giorni, • in caso di problemi di malfunzionamento del sistema telematico il primo giorno utile. I sistemi informatici regionali rilasceranno una ricevuta dell’avvenuto invio contenente data e ora.Contrariamente alle prime anticipazioni ricevute, sembra che i datori di lavoro che operano in più regioni debbano utilizzare il sistema dell’ambito territoriale dove è ubicata la sede di lavoro. Utilizziamo il condizionale in quanto non è prevista una norma specifica, ma l’indicazione è contenuta nell’articolo 5, relativo alla pluriefficacia.
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