In risposta ad un interpello Il Ministero del lavoro, nota n. 28 dell’1-10-2007, ha chiarito che rimane in vigore il sistema di percentualizzazione della retribuzione dell’apprendista in alternativa a quello previsto del Dlgs 276/03, a condizione che sia più favorevole per il lavoratore.La questione è così riepilogabileL’articolo 53, comma 1, del Dlgs. n. 276/2003, ha previsto che l’apprendista possa essere sottoinquadrato al massimo di due livelli.L’articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955 prevedeva invece la percentualizzazione graduale della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.La circolare ministeriale n. 40/2004 riteneva che la legge 25/55 fosse ancora in vigore. La nota in oggetto ribadisce i contenuti della precedente circolare, ma precisa appunto che dalla percentualizzazione non può derivare una retribuzione inferiore al sottoinquadramento.Questa affermazione pone ora alcuni problemi a coloro che applicano contratti nel frattempo rinnovati che, in forza della circolare n. 40, hanno mantenuto la percentualizzazione.Ricordiamo che tutti i contratti cooperativi rinnovati contengono il principio del sottoinquadramento. Solo il ccnl del settore trasporto ha mantenuto la percentualizzazione e, perciò, si pone il problema della verifica di cui sopra.Segnaliamo che il meccanismo della percentualizzazione è presente anche nel Ccnl per le cooperative sociali che però, pur se rinnovato nel 2004, non ha recepito la normativa dell’apprendistato professionalizzante e fa ancora riferimento alle disposizioni di cui alla legge 197/96 (che non prevedeva il sottoinquadramento ma, appunto, la percentualizzazione).
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