circolare 140.2007

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 202 del 31/08/2007 il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22/08/2007, n. 202, recante il regolamento in attuazione della disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2007 che prevede l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 10 anni a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 e più precisamente dal 1° settembre.L’innalzamento ha riflessi anche sull’accesso al lavoro poiché i giovani potranno instaurare un rapporto di lavoro soltanto con il compimento del 16mo anno di età.Le disposizioni trovano applicazione solo nei confronti di coloro che hanno conseguito un titolo di studio conclusivo del primo ciclo – ossia coloro che hanno superato l’esame di terza media – nell’anno scolastico 2006/2007.Sono quindi esclusi coloro che hanno superato l’esame di terza media nell’anno scolastico 2005-2006. In questo caso, come ricordato da un recente interpello, rimane valido l’eventuale rapporto di lavoro in corso anche con soggetti di età inferiore a 16 anni. Se però questo rapporto si interrompe ne può essere instaurato uno ulteriore soltanto al compimento al 16° anno di età.Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il regolamento ha anche definito le competenze e le conoscenze essenziali che gli studenti dovranno raggiungere nei primi due anni delle superiori. Tali capacità si dovranno acquisire in quattro aree: nel linguaggio, in campo matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere istruzione e formazione pari ad almeno 12 anni. La certificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sarà rilasciata dagli istituti scolastici previa presentazione di apposita domanda a coloro che sono minorenni, mentre a chi ha compiuto il 18mo anno di età è rilasciata d’ufficio.Detta certificazione, unitamente al compimento dei 16 anni, è titolo sufficiente per poter accedere al mondo del lavoro dipendente. Da verifiche effettuate con alcune Dpl è però emersa una possibile duplice interpretazione della norma. Da una parte si sostiene che per l’accesso al lavoro sia appunto necessario il doppio requisito (16 anni di età e 10 anni di frequenza scolastica), dall’altra si ritiene che sia sufficiente il requisito dell’età anagrafica.

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