circolare 120.2007

La circolare Inps n. 103 dell’11-7-2007 interviene sulle disposizioni della finanziaria 2007 (Articolo 1 comma 1172) in merito all’introduzione di sanzioni penali per le omissioni contributive dei datori di lavoro agricoli.La norma si riferisce in particolare all’omesso versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo determinato ed indeterminato ed ha lo scopo di rendere omogeneo il sistema sanzionatorio del settore agricolo con quello generale.La Finanziaria ha, infatti, previsto l’abrogazione del comma 3, articolo 2, del DL 463/1983, in base al quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, nel settore agricolo, era condizionato all’esistenza di una denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele. Dall’1-1-2007 (cioè dal primo omesso versamento successivo al 31-12-2006 ovvero all’omesso versamento dei contributi relativi al 3° trimestre 2006) trovano applicazione le norme generali legge 638/1983 e del decreto legislativo n. 211/1994.Sono richiamate le seguenti disposizioni della circolare n. 121/1994:1. il conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro (comma 1, art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”); 2. la non punibilità del datore di lavoro, che provveda a versare i contributi trattenuti al lavoratore “entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”, così come previsto dal comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211; 3. la presentazione o trasmissione tempestiva della denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria, dopo il versamento, ovvero decorso inutilmente il citato termine di tre mesi, con l’obbligo di allegare alla denuncia l’attestazione delle somme eventualmente versate (comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211: “1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate”); 4. la sospensione della prescrizione, durante il predetto termine di tre mesi, dovendosi intendere al riguardo la sola prescrizione di natura penale (comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211: “1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”). In relazione a quanto previsto sopra, in particolare al punto 2, la circolare n. 103 prevede l’emissione di una lettera di diffida con un prospetto indicate l’importo a debito e i dati da esporre nel modello F24 per il versamento.Sul punto 1 segnaliamo, infine, vista l’attualità del tema, che rimane salvo il conguaglio con le prestazioni anticipate ai lavoratori. Purtroppo non si approfitta della circostanza per fornire i chiarimenti tanto attesi dal settore.Le precisazioni dell’Inps aiutano comunque a fare chiarezza visto che nella concitazione post Finanziaria la normativa non era stata molto approfondita. Si può, infatti, affermare che il mancato pagamento non comporta l’immediata denuncia all’autorità giudiziaria.Per comodità riportiamo di seguito i testi di legge citati.Articolo 1 comma 1172 legge 296/2006 “Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di 1 cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato”.Articolo 2 comma 3 DL 463/1983 “Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall’articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n.1412, e successive modificazioni ed integrazioni”.

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