circolare 119.2007

Il Ministero del Lavoro, rispondendo, in data 11 luglio 2007, ad un interpello dell’Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna, in merito alla possibilità che la malattia di breve durata, come evento singolo o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi, determini la sospensione e la proroga della durata del rapporto di apprendistato, ha richiamato la nota del Ministero del lavoro 24.12.1981, che in base al principio di effettività, prevede in generale quali cause giustificative del contratto, i casi di malattia, infortunio, chiamata alle armi e sospensione dal lavoro.Nella medesima nota si escludono, però, le interruzioni di durata inferiori al mese in quanto di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento. Preso atto che tale orientamento è stato ribadito anche dalla recente giurisprudenza di Cassazione, il Ministero conclude che “….il contratto di apprendistato non sarà prorogato e il periodo di malattia di breve durata, come evento singolo (o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi) verrà considerato ininfluente nell’ipotesi in cui tale specifica indicazione sia espressamente prevista dalla fonte contrattuale applicata. Tuttavia, in mancanza di disciplina contrattuale espressa, si ritiene di dover continuare a far riferimento alla prassi amministrativa, così come indicata nell’orientamento ministeriale sopra menzionato, considerando “breve” il periodo di malattia dell’apprendista inferiore al mese.”.

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