Con l’intento di uniformare il comportamento degli ispettori sul territorio, il Ministero del lavoro, con lettera circ. n. 8906 del 4.7.2007, ha fornito alcune istruzioni operative in materia di applicazione della maxisanzione prevista dall’art. 36bis, comma 7, DL 223/2006 in Legge 248/2006.In particolare, le casistiche esaminate sono quelle di applicabilità della maxisanzione nei seguenti casi:impiego di lavoratori extracomunitari clandestiniIl dubbio nasceva dal fatto che tale ipotesi costituisce già fattispecie penale ai sensi dell’ art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/98 a norma del quale “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno …. ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato …. con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.Il Ministero – richiamata, innanzi tutto, la disposizione prevista nell’art. 36bis della L. n. 248/2006, in base alla quale la maxisanzione trova applicazione “ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore” – ritiene compatibile l’applicazione della maxisanzione in concorrenza alla sanzione penale di cui alla suddetta disposizione, atteso che le due disposizioni sono solo parzialmente coincidenti in quanto volte a tutelare diversi beni giuridici. impiego di lavoratori minori non regolariAnalogamente al caso precedentemente esaminato, il Ministero ritiene di poter procedere all’irrogazione della maxisanzione anche nell’ipotesi di impiego di lavoratori minorenni privi dei requisiti minimi per l’ammissione al lavoro, posto che sono violati differenti interessi giuridici: da un lato, la salute e l’integrità psicofisica dei bambini e degli adolescenti, tutelati dalla L. n. 977/77 e dalle sanzioni ivi previste, dall’altro la regolarità dei rapporti di lavoro, sanzionati dalla normativa in questione.impiego di lavoratori domesticiPur non essendo previsto, in tale ipotesi, l’obbligo di istituzione del libro matricola, l’applicazione della maxisanzione – a parere del Ministero – scaturisce dal fatto che il rapporto di lavoro non risulti formalizzato “dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, quali la DNA all’INAIL, la comunicazione al Centro per l’Impiego, la denuncia all’ Inps.Il Ministero precisa, poi, che l’osservanza delle corrette modalità di assunzione e l’esistenza di tutta la documentazione obbligatoria probante non esclude l’applicabilità della maxisanzione qualora il datore di lavoro domestico utilizzi il proprio lavoratore in altra attività imprenditoriale o professionale (es. per pulire gli uffici). In tale ipotesi, infatti, devono essere instaurati due distinti rapporti di lavoro pur se le parti in causa sono le medesime. impiego di lavoratori autonomiPosto che l’impiego di prestatori di lavoro autonomo sia “genuino”, la maxisanzione potrà trovare applicazione solo nei casi in cui l’ordinamento preveda precisi obblighi di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro da parte del committente, come nel caso dei co.co.co. e dei co.co.pro., delle minico.co.co. e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, qualora non siano adempiuti i relativi obblighi di documentazione formale (es. comunicazione al Centro per l’Impiego, DNA all’INAIL, iscrizione a libro matricola, alla gestione separata INPS). impiego di collaboratori familiari, coadiuvanti ed imprenditori o soci di imprese artigianeE’ applicabile la maxisanzione nelle ipotesi di rapporti di lavoro di collaboratori familiari che, partecipando con carattere sia di abitualità che di prevalenza al lavoro aziendale, siano inquadrabili come “coadiuvanti” delle imprese familiari e conseguentemente soggetti all’obbligo di iscrizione nel libro matricola; lo stesso dicasi per i coadiuvanti delle imprese artigiane che devono essere iscritti alla gestione speciale INPS e per i soci di attività commerciale che sono tenuti all’iscrizione nel libro matricola.Anche la prestazione resa dal socio dell’impresa artigiana che partecipi con caratteri d abitualità e prevalenza al lavoro aziendale è sanzionabile qualora si riscontri che non siano stati adempiuti i prescritti obblighi documentali. impiego di prestatore d’opera qualificato artigiano o nonNel caso in cui il committente ricorra a prestazioni da parte di un lavoratore autonomo (di cui all’art. 2222 del c.c.) sia esso artigiano o non artigiano, non trova applicazione la maxisanzione qualora il prestatore non risulti iscritto né al registro delle imprese né all’albo delle imprese artigiane, in quanto tali obblighi gravano esclusivamente sul prestatore di lavoro e non sul committente che si avvale delle relative prestazioni professionali.Altra questione riguarda, ovviamente, la responsabilità del committente in materia di corretta fatturazione delle prestazioni ricevute e rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro. Impugnabilità della maxisanzione presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoroRisulta ammissibile il ricorso dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro solo qualora si abbia ad oggetto la contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra il datore di lavoro o il committente e il prestatore d’opera e non, invece, la qualificazione del rapporto.A tal fine, il ministero sollecita il personale ispettivo a redigere verbali dettagliati, con precisa indicazione di tutto quanto rilevato, onde evitare possibili contestazioni in ordine alla genericità della descrizione delle attività constatate. Successione di trasgressori, natura dell’illecito e rilevazione della condotta sanzionata e regime sanzionatorioNell’ipotesi in cui la condotta illecita sia posta in essere da 2 o più trasgressori in successione tra loro, la maxisanzione va applicata a ciascuno di essi secondo le seguenti modalità:a) l’importo della sanzione va addebitato a ciascun trasgressore;b) la maggiorazione di 150 euro al giorno sarà imputata a ciascun trasgressore proporzionalmente al periodo di commissione del fatto illecito. Stante la natura permanente dell’illecito in questione, nel caso in cui sia accertato che la violazione in parola sia cessata in data successiva all’entrata in vigore dell’attuale regime sanzionatorio (12 agosto 2006), la maxisanzione, ivi compresa la maggiorazione di 150 euro giornalieri, va applicata a tutto il periodo oggetto della trasgressione, ovvero quello compreso tra la data di inizio e quella di cessazione della condotta illecita. Ai fini della sanzionabilità della condotta illecita, non è indispensabile che il rapporto di lavoro sia necessariamente in nero al momento dell’accertamento, potendo, al contrario, risultare in nero un qualunque periodo antecedente alla data di accertamento nel limite massimo dei 5 anni precedenti.Verificato, quindi, che l’illecito non sia prescritto, trova applicazione il regime sanzionatorio attuale, qualora la cessazione del comportamento illecito – lavoro in nero – sia successiva al 12.8.2006, mentre trova applicazione il regime precedente, con competenza dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la condotta sia cessata antecedentemente alla suddetta data.
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