circolare 86.2007

La circolare Inps n. 76 del 16-4-2007 fornisce istruzioni in merito all’estensione dell’indennità di malattia per i collaboratori coordinati e continuativi.La prestazione, rivolta ai collaboratori a progetto e categorie assimilate, riguarda quindi anche i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori occasionali. Per questi ultimi non è chiara la specifica della circolare che ricomprende i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5000 euro. L’articolo 61, comma 1, del Dlgs 276/2003 qualifica come occasionali i rapporti di durata non superiore a 30 giorni annui con lo stesso committente, salvo che il compenso sia superiore a € 5.000,00. Poiché si tratta di una prestazione erogata direttamente dall’Inps, forniamo soltanto alcune indicazioni per la parte che compete ai committenti.L’articolo 1, comma 788, della legge finanziaria 2007 ha previsto una nuova forma di copertura a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata non pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale.L’indennità, che si aggiunge a quella per degenza ospedaliera, è erogata alle seguenti condizioni:• Rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico • Effettiva astensione dall’attività lavorativa• Limite massimo di giorni – 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare• Esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni• Non esiste carenza• Necessario accredito minimo di almeno 3 mensilità, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti all’evento• Reddito individuale dell’iscritto, nell’anno precedente, non superiore al 70% del massimale: per il 2007 il limite di reddito è di € 59.834,6 (= 70% del massimale 2006, pari ad Euro 85.478,00)• Misura della prestazione pari al 50% dell’importo corrisposto per degenza ospedaliera• Non è previsto accredito figurativo dei contributi La prestazione compete per gli eventi insorti a partire dall’1-1-2007 e, come accennato, è erogata direttamente dall’Inps.I collaboratori interessati hanno l’obbligo di inviare la certificazione di malattia, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, sia all’Inps sia al committente.I collaboratori che usufruiscono di questa prestazione sono soggetti al rispetto delle fasce orarie di reperibilità e ai relativi controlli, che potrebbero essere richiesti anche dal committente. Il lavoratore deve quindi comunicare le variazioni di indirizzo.La misura della prestazione per l’anno 2007 è il seguente:€ 9,55 se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;€ 14,33 se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;€ 19,11 se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.Nella logica di un’impropria assimilazione dei contratti parasubordinati a quelli subordinati, la circolare afferma che per “durata complessiva del rapporto di lavoro” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, lo stesso periodo preso a riferimento per la verifica dei requisiti contributivi e reddituali. Il periodo annuo massimo indennizzabile è di 61 giorni (1/6 di 365 o 366).Il limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell’anno.L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività. La nuova prestazione è autonoma ed aggiuntiva rispetto all’indennità già prevista per i casi di degenza ospedaliera.

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