circolare 75.2007

L’Inps, con messaggio 6564 del 9-3-2007, fornisce alcune precisazioni sulla compilazione del modello Dm10 in caso di malattia di apprendisti (Cfr circolare Caf n. 66/2007). Analogamente alla generalità dei lavoratori, in caso di malattia gli apprendisti dovranno essere indicati nel quadro B con i codici indicati nella circolare 22/2007 (Cfr circolare Caf n. 36/2007) integrati da un quarto carattere, che in quell’occasione non era stato riportato:- “M” per gli apprendisti assunti con contratto full-time;- “A” per gli apprendisti assunti con contratto part-time. I suddetti quarti caratteri dovranno essere utilizzati anche per i casi di maternità e congedi parentali. Essi sostituiscono – nelle suddette ipotesi di malattia, maternità e congedi parentali – i quarti caratteri da utilizzare ordinariamente, già previsti nella circolare Inps n. 22/2007, ossia “0” per i full-time e “P” per i part-time. Segnaliamo che l’utilizzo di tali codici “M” e “A” era stato introdotto, per la generalità dei lavoratori, per consentire all’Inps di riconoscere quelle situazioni in cui è consentito il mancato rispetto del minimale giornaliero: prevedere l’estensione dell’utilizzo agli apprendisti, pare confermare il fatto che, anche per tali rapporti, il minimale deve – in situazioni ordinarie – essere rispettato. Per le regolarizzazioni con Modello Dm10V si utilizzeranno i codici già in uso “DQ18” e “CQ18” che dall’1-1-2007 assumono rispettivamente i nuovi significati:DQ18 – Apprendisti: recupero contributo a percentuale datore di lavoro e lavoratore;CQ18 – Apprendisti: restituzione contributo a percentuale datore di lavoro e lavoratore.I codici “DQ19”, “CQ19” e “CQ61” cessano la loro validità al 31-12-2006.

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