La risposta del Ministero del lavoro (n. 15/2007 del 12-3-2007) ad un interpello dell’associazione Acliterra di Brindisi è un chiaro esempio di fraintendimento da interpello. Si richiede se una cooperativa che fornisce mezzi tecnici e servizi ai soci (coltivazione, potatura, irrigazione…) e lavora, trasforma e colloca il prodotto dei soci (forse conferito) può assumere dei dipendenti (nel caso specifico operai a tempo determinato) da impiegare nelle aziende dei propri soci per la raccolta o la potatura.In secondo luogo si chiede se i soci possono assumere direttamente tale personale per le mansioni indicate.Ovviamente la risposta ministeriale è stata negativa alla prima domanda (si configura chiaramente l’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera) e positiva alla seconda.In modo altrettanto ovvio occorre tener presente che le cooperative di servizi in agricoltura non sono nate per “prestare” manodopera, ma per offrire un servizio completo esattamente come fanno i contoterzisti per la lavorazione del terreno, la raccolta meccanizzata di prodotti ecc.La nota, infatti, nella parte finale richiama il Regolamento CEE n. 797/85 che prevede la possibilità per gli imprenditori agricoli coltivatori diretti di costituire associazioni di assistenza interaziendale, aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione nell’azienda o di gestione della stessa. Probabilmente non era necessario andare così indietro nel tempo e rifarsi ad una norma mai recepita. Era sufficiente richiamarsi all’articolo 30 del Dlgs 276/2003 che definisce l’appalto lecito.L’altro motivo di perplessità è che il Ministero cita il protocollo sul socio del Ccnl per le cooperative ed i consorzi agricoli e su questo elabora alcune considerazioni. L’estensore non si rende conto però che il protocollo riguarda i soci lavoratori, mentre nella cooperativa in oggetto i soci sono produttori agricoli.
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