circolare 67.2007

La circolare Inps n. 46 del 23-2-2007 fornisce ulteriori chiarimenti in conseguenza dell’adesione di Romania e Bulgaria all’Unione Europea. Sintetizziamo le questioni di maggior interesse per le imprese. Per i lavoratori italiani di imprese italiane distaccati in Romania e Bulgaria non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale. Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco” (tramite richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale (i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per forme assicurative, tipologie ed aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale).Al di fuori dell’ipotesi del distacco gli adempimenti contributivi devono essere effettuati nel paese (Romania o Bulgaria nel quale si svolge l’attività). Dall’1-1-2007 i lavoratori rumeni e bulgari, di imprese di quei paesi distaccati in Italia (se è attivata la procedura con richiesta del modello E101 all’Autorità competente del Paese di provenienza), continuano ad essere assicurati nel paese di provenienza. Questa disciplina è applicabile anche ai cittadini rumeni e bulgari presenti in Italia in precedenza.Se non è attivata la procedura di distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana. I cittadini comunitari hanno diritto all’assegno di maternità dello Stato e all’assegno di maternità del Comune alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (a condizione che siano residenti in Italia). Nel caso in esame c’è il diritto alle prestazioni solo per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti, ove contemplati) verificatisi dopo la data dell’1-1-2007. Per gli eventi di maternità, verificatisi prima dell’1-1-2007, per i quali sia prevista apposita domanda da presentare all’INPS o al Comune il cui termine risulti ancora non scaduto all’1-1-2007, sarà possibile erogare le relative prestazioni qualora sia perfezionato entro tale termine il requisito del possesso della carta di soggiorno (per cittadini comunitari ), la cui richiesta sia stata presentata prima della scadenza del termine suddetto. Dall’1-1-2007 i cittadini rumeni e bulgari hanno diritto, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, all’erogazione dell’assegno al nucleo familiare con riferimento anche ai nuclei familiari di cittadini comunitari residenti in Italia aventi tre figli minori.La richiesta dell’Anf per il periodo 1-1-2007 / 31-12-2007 potrà essere inoltrata entro il 31-1-2008, sempre che alla data della domanda i cittadini siano in possesso dei requisiti previsti.

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