Il sito del Ministero del lavoro contiene una sezione dedicata al nuovo sistema della comunicazioni. Forniamo una selezione delle questioni non chiarite in precedenza accompagnate, quando necessario, con un commento (aggiornamento al 23-1-2007). I quesiti sono divisi in 3 sezioni: I. Tipologie contrattuali; II. Termini, III. Varie I.1 (agenti e rappresentanti) A fronte di una specifica contestazione sull’inclusione degli agenti e dei rappresentanti di commercio nel novero dei soggetti per i quali si deve operare la comunicazione, il Ministero motiva l’interpretazione data circa questo rapporto all’interno delle collaborazioni coordinate e continuative. Viene quindi ribadito l’obbligo di comunicazione, ma limitatamente ai rapporti con apporto personale. Sono invece da escludere gli “agenti costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale, venendo meno il carattere personale della prestazione” (Cass. 13 luglio 2001, n. 9547). I.3 (contratti occasionali) I contratti di collaborazione meramente occasionali (art. 2222 C.C.), caratterizzati da occasionalità, discontinuità e assenza di vincoli, non rientrano nell’obbligo di comunicazione. Si tratta dei rapporti di tipo autonomo che sono soggetti a ritenuta di acconto e a contribuzione soltanto se il lavoratore percepisce compensi di questo tipo di importo superiore a 5.000,00 euro annui (i contributi sono dovuti soltanto sugli importi che superano questa soglia). I.4 (“mini collaborazioni”) Le prestazioni occasionali, intese ai sensi dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/2003, non vanno incluse nell’obbligo di comunicazione di cui alla Legge 296/2006.In questo caso si tratta dei rapporti collaborazione di durata fino a 30 giorni annui e con un compenso non superiore a 5.000,00 euro. L’interpretazione lascia perplessi in quanto per giustificare l’applicazione dei contributi anche a questa tipologia, il Ministero a suo tempo ribadì che si trattava comunque di collaborazioni coordinate e continuative. Il consiglio che si ritiene di dare è, se possibile, di effettuare la comunicazione. I.6 (procacciatori d’affari) Ove tale rapporto presentasse caratteri di occasionalità, discontinuità, assenza di coordinamento e assenza di vincoli, va escluso dall’obbligo di comunicazione. I.7 (stage esclusivamente formativi non finalizzati all’assunzione) Il quesito propone anche il caso di stage attivati all’interno di corsi di formazione professionale autorizzati e finanziati da Regioni e Province in ambito FSE. Per il Ministero in questi casi non sussiste l’obbligo di comunicazione trattandosi di stage esclusivamente formativi non finalizzati all’assunzione.La risposta, utile dal punto di vista operativo, è poco convincente da quello teorico in quanto anche i tirocini ex lege 196/1997, almeno teoricamente, hanno finalità formativa e non di assunzione. I.9 I.10 (urgenza e forza maggiore) Una cooperativa esercente attività di progettazione ed erogazione di servizi civili, industriali e di facchinaggio, chiede la possibilità di beneficiare di una deroga temporale per “cause di forza maggiore” rispetto alla normativa generale circa i tempi di comunicazione al Centro per l’Impiego, per eventuali nuove assunzioni identificate nelle 24 ore antecedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro. Il Ministero ribadisce i contenuti della nota del 4-1-2007 senza allargare le esemplificazioni (i caso riguardavano “Una cooperativa esercente attività di progettazione ed erogazione di servizi civili, industriali e di facchinaggio” e il “settore alberghiero). Viene invece esplicitato quanto già si intuiva per il caso di forza maggiore e cioè che resta in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’assunzione non poteva essere procrastinata e che non era possibile prevederla il giorno prima. II.1 II.4 (assunzioni per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, tirocini senza data certa di cessazione) In questi casi deve essere comunicata la data presunta. Nel caso di modifica della data, va fatta comunicazione al Servizio competente.La risposta ribadisce i contenuti della nota più volte citata. La soluzione non appare logica, ma ovviamente è necessario adeguarsi.
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