In attesa di una più compiuta disamina anticipiamo che i commi 1177-1179 della Finanziaria hanno pesantamente aumentato gli importi delle sanzioni amministrative.Il primo luogo tutte le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1-1-1999 sono quintuplicate. Le sanzioni amministrative per l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga sono portate da 4.000 a 12.000 euro. Riteniamo che gli importi precedentemente in vigore (da 25 a 154 euro) siano ancora applicabili in caso di omessa o infedele compilazione dei predetti libri.Per le due violazioni di cui sopra, inoltre, non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Dlgs 124/2004. Il comma 1172 prevede invece che l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dai datori di lavoro del settore agricolo sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti comporti la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032,00 euro (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater articolo 2 Dl 463/1983, n. 463).A fianco di notevoli inasprimenti delle sanzioni, la finanziaria (commi 1192-1201) ha anche prefigurato un percorso di emersione dal lavoro nero.Riepiloghiamo di seguito i punti principali che dovranno comunque essere oggetto di approfondimenti e di chiarimenti ministeriali anche per coordinare le diverse operazioni.I datori di lavoro interessati (anche destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi di pagamento di contributi evasi di sanzioni amministrative) devono:● Stipulare un accordo aziendale (o territoriale per le aziende nelle quali non sono presenti le Rsa/Rsu con le OOSS) per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro (di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi) mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato; Relativamente ai contributi omessi si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione. Gli effetti di eventuali provvedimenti amministrativi o giurisdizionali sono comunque sospesi fino al completo versamento dei contributi omessi.● Sottoscrivere atti di conciliazione individuale;● Presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza● Versare i contributi omessi nella misura di 2/3 di quanto dovuto con le seguenti modalità (1/5 al momento della presentazione dell’istanza, la quota rimanente in 60 rate mensili senza interessi). I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico (la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi regolarizzati è proporzionata alle quote contributive effettivamente versate). Il versamento della somma di cui sopra comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi.● Entro un anno dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In caso di mancato adempimento entro questo termine decade l’estinzione dei reati.Per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione sono sospese le eventuali ispezioni nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro.
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