I commi 1175 e 1176 della Finanziaria hanno disposto che a decorrere dall’1-7-2007, la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sia subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC.La disposizione prevede, oltre al rispetto degli altri obblighi di legge, anche il “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.Viene in questo modo riportata di attualità la normativa in vigore alcuni anni fa che subordinava la fiscalizzazione degli oneri sociali al rispetto dei contratti. Sarà un Decreto Ministeriale, da emanare entro il 31-3-2007, a stabilire le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC, le tipologie delle pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.In attesa dell’emanazione di tali disposizioni, rimangono in vigore le attuali disposizioni in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. Anche il comma 754 è intervenuto in materia di DURC. In questo caso è previsto che un DM disciplini le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi degli oneri sociali nei territori del mezzogiorno di cui ai decreti ministeriali 5-8-1994 e 24-12-1997. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
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