circolare 187.2006

Con l’approvazione delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi INAIL (DM 12/12/2000, S.O. n. 15 alla G.U. n. 17 del 22.1.2001), è stato introdotto un sistema di oscillazione dei tassi aziendali diviso in due tipologie: la prima (ex artt. 19-21): nel primo biennio di attività il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato, in misura fissa del 15%, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; la seconda (ex artt. 22-24):dopo il primo biennio di attività il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato in relazione:a) oscillazione per andamento infortunistico aziendale (ex artt. 22-23);b) oscillazione per prevenzione: attuazione di interventi migliorativi nel campo della prevenzione (ex art. 24). L’Istituto, in riferimento a questa ultima oscillazione, comunica che è stata elaborata una nuova versione della domanda (Mod. OT24).che prevede novità in tema di:1. interventi particolarmente rilevanti , (vedi Sezione A del modulo);2. regolarità contributiva; 3. tipologia degli interventi individuati nelle altre Sezioni del modulo. Quanto al primo punto, le modifiche tendono a superare le difficoltà emerse in fase di prima applicazione. Prevedono l’introduzione di nuovi strumenti/questionari finalizzati a consentire una corretta valutazione degli interventi, tanto nel momento della compilazione della domanda quanto in quello dell’istruttoria da parte Inail.Si tratta di questionari che opportunamente compilati dovranno essere allegati alle domande che si riferiscono agli interventi di cui alle lettere a) (allegato 1) e b) (allegato 2) della sezione A del modulo. Relativamente al secondo punto, la verifica dell’Istituto riguarderà la contribuzione di pertinenza fermo restando che, nel caso si riscontrassero delle omissioni contributive nei confronti di altri Enti, lo sconto potrà essere rifiutato.Qualora emergessero nella fase istruttoria della domanda irregolarità contributive dell’azienda, questa potrà usufruire del beneficio dell’oscillazione regolarizzando la propria posizione nel termine assegnato e, comunque, mai superiore ai 120 giorni previsti per la conclusione del procedimento.Il Modulo di domanda (che deve essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno per il quale è chiesta la riduzione) e le nuove modalità trovano applicazione dall’anno 2007, in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell’anno 2006 e sarà disponibile sul sito internet www.inail.it.La presentazione delle domande può avvenire anche mediante modalità on line.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *