circolare 186.2006

I commi 30 e 31 della Finanziaria hanno stabilito che i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.Il provvedimento restrittivo diventerà operativo dopo la definizione delle modalità operative, affidati ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *