I commi 30 e 31 della Finanziaria hanno stabilito che i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.Il provvedimento restrittivo diventerà operativo dopo la definizione delle modalità operative, affidati ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
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