circolare 157.2006

Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le aziende agricole sono obbligate a presentare il Durc. L’Inps, con circolare n. 116 del 19-10-2006, ha fornito le istruzioni operative per le imprese agricole che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata.Le imprese che necessitano della certificazione di regolarità per partecipare ad appalti pubblici dovranno utilizzare la normale procedura Durc.Alle cooperative inquadrate ai sensi della legge 240/84, per l’accesso a benefici e sovvenzioni comunitarie, si consiglia di richiedere entrambe le certificazioni (Durc ordinario e Durc agricolo). Le istruzioni Inps relative al caso in esame sono così sintetizzabili:• sono interessate alle nuove disposizioni, con le precisazioni di cui sopra, le aziende agricole assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano manodopera dipendente (in quest’ultimo caso sarà accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l’intero nucleo). I lavoratori autonomi CD/CM/IAP che non abbiano assunto lavoratori dipendenti, non sono destinatari del Durc.• la nuova norma si applica alle prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006. • possono richiedere il Durc sia i datori di lavoro interessati sia gli intermediari abilitati (associazioni, consulenti ecc.) • la domanda potrà essere presentata in via telematica tramite:- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari – Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari In via transitoria sarà possibile effettuare la richiesta anche in modalità tradizionale cartacea presso le sedi dell’Istituto.• per il rilascio del DURC devono sussistere le seguenti condizioni: – la correntezza degli adempimenti trimestrali e/o annuali;- l’avvenuto versamento di quanto richiesto o eventualmente ricalcolato dalle Sedi;- l’assenza di inadempienze in atto; – l’assenza di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, non contestati e non pagati.• l’impresa è inoltre regolare quando: – vi sia richiesta di rateazione accettata dalla struttura competente; – vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es.: calamità naturali, aviaria, ecc.);- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;- sia stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziaria della cartella esattoriale per i crediti iscritti a ruolo. • la validità della certificazione termina con l’insorgenza della nuova scadenza di pagamento.• il Durc sarà rilasciato entro 30 giorni dalla data di protocollazione o dalla data di consegna di eventuale documentazione integrativa richiesta. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata visto che non si è in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

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