Il Ministero del Lavoro con nota del 2.11.2006, in risposta ad un interpello avanzato dalla CNA di Padova, ha chiarito che, per poter accedere alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della legge 407/90 – in presenza dell’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati – deve essere acquisita la dichiarazione di responsabilità presentata dal lavoratore al Centro per l’impiego, corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del Centro stesso.Quanto sopra sulla base delle precisazioni già a suo tempo fornite dall’INPS con circ. n. 117/06 (vedi circ. UNICAF n. 72/2003). Segnaliamo che l’acquisizione da parte del datore di lavoro dell’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione, fornita dal Centro per l’Impiego, consente di mettere al riparo il datore di lavoro medesimo da eventuali sanzioni nel caso in cui risulti che il beneficio non spetti per mancanza dei requisiti.La semplice dichiarazione di responsabilità presentata dal lavoratore, infatti, qualora non fosse veritiera può essere elemento utile per agire in rivalsa nei confronti del lavoratore, ma non esonerebbe il datore di lavoro dalle sanzioni che sarebbero, comunque, comminate al medesimo né, presumibilmente, consentirebbe la risoluzione del rapporto di lavoro per il venir meno di una condizione agevolativa di cui indubbiamente, all’atto dell’assunzione, si era tenuto conto.
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