circolare 155.2006

Il Ministero del lavoro, con nota del 26-10-2006, ha risposto ad un interpello dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro circa le sanzioni applicabili in caso di disconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con conseguente accertamento del rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo, la nota precisa che, anche se – in caso di collaboratori assoggettati all’INAIL – l’obbligo di registrazione sul libro matricola e sul libro paga riguarda anche le predette categorie di lavoratori essa, pur se effettuata, contiene solo il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore e le detrazioni fiscali applicate, atteso che la registrazione delle presenze non ha ragione di esistere (e sarebbe, anzi, in contrasto con la natura del rapporto) in quanto, per i lavoratori parasubordinati, non è previsto un collegamento diretto tra importi erogati e tempo della prestazione.Pertanto, pur in presenza di una registrazione del collaboratore sui libri obbligatori dette registrazioni, a seguito di disconoscimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con conseguente accertamento del rapporto di lavoro subordinato, sarebbero inesatte e incompleti con applicazione, quindi, della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 154,00 (art. 195 D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche), violazione peraltro ammessa a diffida – e quindi sanabile – ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.

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