circolare 152.2006

L’INPS, con messaggio n. 28379 del 25 ottobre 2006, ha fornito alcuni chiarimenti circa la fruizione del congedo parentale in maniera frazionata previsto dall’art. 32 del D.L.gs. n. 151/01. Nell’ipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) che cadono tra il periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno conteggiate in conto congedo parentale.Viceversa, come era già stato precisato dall’INPS con circ. n. 82 del 2.04.01, se si susseguono in modo ininterrotto periodi di congedo parentale con periodi di ferie/malattia – che non possono intendersi ripresa effettiva dell’attività lavorativa – e un ulteriore periodo di congedo parentale, i sabati e le domeniche vengono conteggiate ai fini del calcolo del periodo di congedo che è pari a 6 mesi (10 mesi complessivi tra i due genitori, oppure 10 mesi nel caso di genitore single).Analogamente, rammentiamo che la citata circ. 51/01 stabiliva che, se le frazioni di congedi parentali si susseguono in modo continuativo (ad es.: in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da i giorni festivi e, in caso di settimana corta, da sabati dette giornate sono conteggiate come giorni di congedo parentale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *