In risposta a un poco opportuno interpello, il Ministero del lavoro con nota del 29-8-2006 (Prot. 25/I/0003012) ha chiarito che l’obbligo del datore di lavoro di comunicare qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero decorre dal 25-2-2005 (data di entrata in vigore del Dpr 334/2004).La comunicazione deve essere effettuata allo Sportello Unico per immigrazione entro 5 giorni e riguarda la cessazione del rapporto di lavoro e il trasferimento di sede del lavoratore.Nel periodo in cui lo sportello non era ancora operativo destinataria della comunicazione era la Prefettura-UTG.Il Ministero ha quindi messo nero su bianco quello che si poteva prevedere e cioè che la sanzione amministrativa, da 500 a 2.500 euro, è applicabile dopo il 25-2-2005 anche se non era istituito lo sportello unico.
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