circolare 127.2006

Il comma 22 dell’articolo 36 del DL 223/2006 (convertito dalla Legge 248/2006) ha sostanzialmente modificato il sistema di tassazione per i non residenti, compresi i lavoratori dipendenti.Il decreto ha modificato l’articolo 3 comma 1 del Tuir nel senso che a questi soggetti non spettano le deduzioni per assicurare la progressività dell’imposizione (articolo 11 Tuir).La circolare n. 28/E dell’Agenzia delle entrate (4-8-2006) al paragrafo 33 affronta questo tema motivando la scelta del legislatore.La modifica citata ha notevoli implicazioni per i sostituti d’imposta in quanto l’articolo 2 del Tuir stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.” Per essere considerato residente, il cittadino non italiano (comunitario e extracomunitario) deve essere• iscritto nell’anagrafe• domiciliato• residenteOvviamente è sufficiente uno dei tre requisiti per essere considerati residenti. In tutti i casi è però necessario che questo avvenga per la maggior parte dell’anno solare (periodo fiscale) e quindi per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) anche non continuativi. Sarà quindi necessario acquisire dai lavoratori stranieri all’atto dell’assunzione una dichiarazione circa il periodo di domicilio o di residenza in Italia.La condizione deve però essere verificata di anno in anno. In via prudenziale e in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, sarebbe opportuno non riconoscere la deduzione ex articolo 11 Tuir prima del raggiungimento del limite dei 183/184 giorni. Se la prevalenza è conseguita, poiché lo status di residente matura per l’intero anno solare, la deduzione deve essere riconosciuta, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, anche per mesi per i quali non sia stata accordata immediatamente.Ne consegue che ai lavoratori stranieri la deduzione non potrebbe essere comunque riconosciuta prima del mese di luglio.Non possono godere della deduzione annua tutti i lavoratori stranieri che • sono entrati in Italia dopo il 1° luglio in quanto nell’anno solare non possono maturare i requisiti per 183/184 giorni;• hanno un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale che comporta la permanenza in Italia per meno di 183/184 giorni.La circolare 28/E ricorda che la norma, poiché riferita alla determinazione dell’IRPEF, è da applicare a tutto il periodo di imposta 2006 e che è entrata in vigore il 4 luglio scorso; pertanto da tale data non deve più essere riconosciuta la deduzione, mentre il conguaglio per eventuali somme pregresse deve avvenire in sede di conguaglio di fine anno o a fine rapporto. Per i lavoratori stranieri entrati con permesso stagionale si consiglia di procedere nel modo sopra indicato e cioè di sospendere immediatamente la concessione della deduzione ex articolo 11 Tuir. Per gli eventuali mesi pregressi il recupero avverrà al momento del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.Per tutti gli altri lavoratori stranieri si può procedere nel modo sopra indicato salvo che non si sia in possesso della documentazione che comprova i requisiti per essere considerati residenti. La questione è molto delicata in quanto i lavoratori interessati si troveranno con notevoli decurtazioni in busta paga. Per i lavoratori con una situazione di “stabilità” nota si può anche ipotizzare di non dare corso alla sospensione in attesa dell’acquisizione dell’eventuale documentazione mancante mentre per quelli che non hanno e non potranno avere i requisiti è necessario procedere immediatamente. La circolare 28/E fornisce anche due ulteriori chiarimenti in merito ai soggetti non residenti:• non sono previste modifiche alla normativa sugli oneri deducibili (articolo 10 Tuir) in quanto l’articolo 24 comma 3 del Tuir stesso (non modificato) prevedeva in modo tassativo le tipologie degli oneri non deducibili (segnaliamo peraltro che tra questi non sono previsti i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i contributi alla previdenza complementare e quelli a fondi sanitari integrativi)• già prima di questo intervento legislativo le deduzioni per carichi di famiglia non spettavano (i contenuti del 3° comma, ultimo periodo, dell’articolo 24 citato che prevedeva questa esclusione sono recuperati dalla nuova dicitura dell’articolo 3 comma 1).

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