circolare 111.2006

Il Ministero del Lavoro con nota del 13-7-2006 è intervenuto sulla possibilità per un’azienda aggiudicataria di un appalto pubblico di utilizzare personale distaccato da altra impresa.La risposta all’interpello è stata positiva, fermi restando ovviamente i requisiti essenziali del distacco (temporaneità del distacco e interesse del distaccante).L’utilizzo di questo istituto, per il Ministero, non entra in conflitto con le disposizioni in materia di tutela del lavoratore. In particolare sono citati:- l’articolo 18, comma 7, della L 55/1990 (l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori)- l’articolo 36 della L 300/1970 (che subordina la concessione di benefici a favore di imprenditori alla applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di “condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”). Anche per quanto riguarda la tutele contro gli infortuni non esistono ostacoli in quanto, anche se i premi Inail sono a carico del distaccante, l’importo è calcolato sulla base dei premi e della tariffa del distaccatario.Inoltre in caso di distacco non è necessario attivare il regime autorizzatorio previsto per il subappalto dall’articolo 18, comma 12, della L 55/1990.Ovviamente resta ferma la necessità di verificare nelle singole fattispecie la presenza dei requisiti di legge ai fini della valutazione della genuinità del distacco fra cui l’applicazione, anche ai lavoratori distaccati, delle condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona nella quale si svolgono i lavori.

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