circolare 110.2006

Il Ministero del lavoro in risposta ad un interpello (nota del 13-7-2006) ha chiarito che non è possibile utilizzare, salvo diversa previsione del CCNL, il lavoro intermittente in strutture socio-assistenziali per anziani. Il lavoro intermittente, oltre che in alcuni casi direttamente previsti dal Dlgs 276/2003, è consentito per le attività a carattere discontinuo indicate nella tabella allegata al RD 2657/1923 (DM 23-10-2004).A parere del Ministero l’attività in oggetto non rientra tra quelle di cui ai nn. 13 e 21 del DM.Il n. 13 fa riferimento in senso generico al personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche al quale non si applica la limitazione di orario (il riferimento è a strutture ospedaliere che non possono essere assimilabili alle case per anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, atteso che i servizi ivi erogati sono di natura assistenziale).Le attività di cui al n. 21 della tabella sono specificamente servizi e/o attività dove il personale è addetto a servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza.Anche in questo caso non rientrano le prestazioni rese nell’ambito di strutture ricettive per anziani.

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