I commi 28- 34 dell’articolo 35 del DL 223/2006 dettano nuove e più stingenti norme in materia di responsabilità solidale in caso di appalto e subappalto. Le nuove regole si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere forniture e servizi rilevanti ai fini IVa stipulati dopo il 4-7-2006 (data di entrata in vigore del Decreto).Le disposizioni, in sintesi, sono le seguenti. 1. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail relativi ai dipendenti impegnati nell’opera, fornitura o servizio.La responsabilità non può superare l’importo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. 2. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione relativa al corretto adempimento degli obblighi sopra citati.In caso di mancata esibizione della documentazione l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo. 3. L’appaltatore può pagare il corrispettivo al subappaltatore soltanto previa esibizione della documentazione relativa ai pagamenti di cui sopra.Se il versamento di ritenute fiscali e contributi non è effettuato correttamente dal subappaltatore e non è stata prodotta la documentazione relativa il committente è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro. Come spesso accade, anche il decreto 223 è piuttosto lacunoso. Non è infatti citata alcuna norma mentre sarebbe stato opportuno ricollegarsi all’articolo 29 del Dlgs 276/2003 che prevede, tra l’altro, il limite di anno dalla fine dell’appalto per l’obbligo solidale. Segnaliamo inoltre che il nuovo provvedimento non menziona l’obbligo di pagamento delle retribuzioni (previsto invece dal 276) fra quelli in cui interviene la responsabilità solidale.Rimane aperto il problema degli appalti per fornitura di beni nei quali è quasi impossibile stabilire quali lavoratori sono stati impiegati.Il problema più grave sarà comunque la determinazione di quale può essere la documentazione idonea a dimostrare i pagamenti. In prima battuta si può pensare ai modelli DM10 e SM10 (rispettivamente per Inps e Inail) e ai modelli F24 per verificare l’effettivo pagamento. Poiché questi modelli non contengono i nomi dei lavoratori è impossibile stabilire a quale personale si riferiscono i contributi e i premi versati.Nel settore edile dove il problema è molto sentito, ci sono appaltatori che richiedono copia del libro matricola e paga relativamente ai lavoratori che accedono al cantiere (lavoratori dei quali viene accertata l’identità!). Entro 60 giorni il decreto dovrà essere convertito in legge. Prima di dare ulteriori giudizi occorrerà valutare il testo definitivo ed eventuali interpretazioni ministeriali.
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